Studio Legale Riccio

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#Avvocato civilista e d’impresa – #Diritto commerciale, fallimentare e bancario. #Risarcimento danni – Risarcimento da #Malasanità

Lo Studio Legale Riccio si trova a Torino ed è specializzato in ambito civilistico e in assistenza in campo giudiziale e stragiudiziale. Lo studio patrocina cause davanti alla Corte Suprema di Cassazione e svolge attività giudiziaria nella Corte di Appello di Torino, nonché presso i tribunali di Roma, Milano e Bari, sia direttamente, sia tramite studi legali collegati. Lo studio si avvale della co

31/12/2025

BUONI FRUTTIFER POSTALI PRESCRITTI PER RESPONSABILITA DI POSTE ITALIANE - Le azioni legali da intraprendere
Poste Italiane, negli anni passati ha emesso e venduto ai risparmiatori alcune tipologie di buoni fruttiferi che sul titolo cartaceo non indicano la durata e la data di scadenza dell’investimento. Invero i dati mancanti sul titolo sono indicati, come prescrive il D.M. del 19/12/2000 [nota 1] nel “Foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”, documento quest’ultimo che l’intermediario è tenuto a consegnare all’investitore al momento della negoziazione.
Purtroppo non sempre gli addetti delle Poste hanno fornito ai clienti i fogli informativi che devono accompagnare i buoni, così che questi di fatto non sono stati informati né della durata del buono, né della circostanza che il diritto al rimborso si perde trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.
E’ quindi accaduto, ed accade che l’ignaro risparmiatore recatosi a distanza di anni presso l’ufficio postale per riscuotere il valore del titolo si è sentito rispondere che era ormai intervenuta la prescrizione e che aveva perso il diritto al rimborso.
Invero, la giurisprudenza di merito, in questi ultimi anni, si è espressa in modo prevalentemente favorevole ai risparmiatori affermando alcuni principi giuridici, ovvero:
a. Che la mancata consegna al cliente, da parte delle Poste, del Foglio informativo costituisce un illecito pre contrattuale e contrattuale, per violazione del dovere di trasparenza e di correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1337 e 1218 c.c., nonché della normativa Dlgs. n.58 2412/1998 (TUF).
b. Che spetta a Poste Italiane dare la prova della consegna del Foglio informativo, attraverso la ricevuta sottoscritta dal cliente (prova che ben difficilmente Poste Italiane è in grado di fornire).
c. Che dall’inadempimento dell’intermediario discendono due conseguenze giuridiche. La prima che il diritto al rimborso non si sarebbe prescritto, in quanto il risparmiatore, ignorando la data di scadenza del buono fruttifero, non era in grado di esercitare tempestivamente il proprio diritto (art.2935 c.c.) [nota 2] . La seconda che, qualora si volesse ritenere comunque intervenuta la prescrizione, l’intermediario, stante la sua responsabilità di natura contrattuale, è tenuto a risarcire il danno patito dal cliente [nota 3]. Detto danno corrisponde alla perdita del capitale (danno emergente) e degli interessi che il buono fruttifero aveva maturato (lucro cessante).
Quanto alla responsabilità di oste Italiane per casi simili va sicuramente richiamato il Provvedimento 18 ottobre 2022 n. 30346 dell’AGCM che ha sanzionato Poste Italiane per pratica commerciale scorretta, con riferimento alla fase di collocamento e di rimborso dei buoni postali.
Il Garante ha censurato la condotta dell’intermediario per omessa e confusa indicazione nei titoli, nel Regolamento del Prestito e nel Foglio Informativo, di alcuni dati ritenuti essenziali per il consapevole esercizio del diritto di riscatto dei titoli, quali: la data di scadenza della fruttuosità, la data di prescrizione dei buoni, nonché le conseguenze derivanti dallo spirare dei predetti termini (ossia la perdita degli interessi maturati e del capitale investito). Secondo l’AGCM Poste Italiane avrebbe poi dovuto informare la clientela dell’approssimarsi della scadenza dei termini prescrizionali dei titoli non ancora incassati.

Da quanto sopra emerge che i risparmiatori che si sono sentiti rigettare la richiesta di rimborso dei loro buoni fruttiferi da Poste Italiane, per le ragioni di cui sopra, hanno notevoli chances di far valere i loro diritti in sede giudiziale.

Note:
1. L’art.2, comma 2 del Dlgs n.284/1999 (Riordino della Cassa Deposito e Prestiti a norma dell’articolo 11 della L.15 Marzo 1997 n.59) (doc.n.4) dispone che: “con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, adottati su proposta del direttore generale della cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all’art.1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”.
In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 (nota 1) dispone che: “L’emissione di buoni fruttiferi postali vien effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell’art.3 del Dlgs n.284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario….per il collocamento di buoni fruttiferi postali rappresentanti da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento – art.3 comma 1 – (…) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dell’art. 5 (..) Art.6. Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori: Poste Italiane Spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche di buoni fruttiferi postali (…) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi”

2. Corte di Appello di Napoli n. 3719/2024; Tribunale di Vasto n. 330/2022); Tribunale Latina, Sez. I, Sent., 06/01/2023, n. 19; Tribunale Napoli Nord n.1382/2023: Tribunale Perugia, sent. 26/07/2023; Tribunale di Palermo 23/12/2021; Tribunale di Torre Annunziata 30/04/2022; Tribunale Grosseto ord. 2/09/2023; Tribunale di Taranto n.1974/2024; Tribunale Aquila sent. n.403/2024; Tribunale Palermo, sent.n.2409/2024; Tribunale Firenze, sent. n. 2576/2024; Corte Appello Napoli sent.n. 2706/2024; Corte Appello Napli, sent.n.5308/2024; Tribunale di Roma 10051/2024.

3. Tribunale di Torino, ord. n.5956/2023; tribunale di Ivrea n.467/2025; Corte di Appello di Milano n.3317/2024; Corte di Appello di Cagliari n.136/2023; Tribunale di Milano n.656/2024; Tribunale di Potenza, 20/06/2023; Tribunale di Matera, sent.12/09/2024; Tribunale di Benevento n.1161/2024; Tribunale di Frosinone del 4/02/2025; Tribunale di Parma, ord del 7/04/2023.

Il nostro Studio segue cause aventi ad oggetto il diritto bancario e finanziario e, tra queste, quelle attinenti ai buoni fruttiferi

31/12/2025

IL CONSENSO INFORMATO IN CAMPO MEDICO
Consenso Informato nella Legge 219/2017
La Legge 22 dicembre 2017, n.219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) rappresenta il quadro normativo fondamentale che disciplina il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) in Italia. Il consenso informato è riconosciuto come diritto personalissimo e condizione imprescindibile per la liceità di qualunque trattamento sanitario, mentre le DAT permettono a ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere preventivamente la propria volontà rispetto ai trattamenti sanitari in previsione di una futura incapacità. Il mancato rispetto di tali diritti comporta rilevanti conseguenze sia sul piano deontologico che su quello risarcitorio, anche qualora l’atto sanitario abbia avuto esito positivo (fausto).

Consenso informato: disciplina e articoli di riferimento
Principi generali (art. 1 L. 219/2017)
Il consenso informato trova il suo fondamento nell’art. 1 della Legge 219/2017, che tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato dell’interessato, salvo i casi espressamente previsti dalla legge ("nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1 c. 1)".
Contenuto dell’informazione (art. 1, commi 3-5 L. 219/2017)
Ogni persona ha diritto di essere informata, in modo completo, aggiornato e comprensibile, circa la diagnosi, la prognosi, i benefici e i rischi degli accertamenti e dei trattamenti sanitari, le possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto o rinuncia ("ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata, in modo completo, aggiornato e comprensibile, della diagnosi, della prognosi, dei benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, oltre che delle possibili alternative e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto dei suddetti accertamenti e trattamenti o della rinuncia ai medesimi (art. 1 c. 3)") 11, ("Il paziente ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile circa: — la diagnosi; — la prognosi; — i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati; — le possibili alternative; — le conseguenze dell'eventuale rifiuto dell'accertamento diagnostico o del trattamento sanitario o della rinuncia ai medesimi.").
Il paziente può rifiutare in tutto o in parte di ricevere informazioni, indicando eventualmente un incaricato ("ogni persona può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni oppure indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece, se il paziente lo vuole (art. 1 c. 3)".
Il consenso deve essere documentato in forma scritta o con strumenti adeguati alle condizioni del paziente, ed è sempre revocabile ("il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni oppure, se la persona è disabile, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare (art. 1 c. 4)".

Situazioni particolari: emergenza, minori e incapaci (artt. 1, 3 L. 219/2017)
In situazioni di emergenza o urgenza, il medico assicura le cure necessarie rispettando la volontà del paziente laddove possibile ("in situazioni di emergenza o urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, rispettando la volontà del paziente se le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla (art. 1 c. 7 L. 219/2017)"). ("La regola del rispetto, sempre e comunque, del diritto al consenso informato del paziente è derogabile, oltre che in caso di trattamento sanitario obbligatorio, nelle situazioni di emergenza o urgenza, che possono verificarsi anche a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto e ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona (Cass. 15 aprile 2019 n. 10423).").
Per i minori e gli incapaci, il consenso è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore, in relazione all’età e maturità ("Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica e della sua vita nel pieno rispetto della sua dignità (art. 3 c. 2 L. 219/2017)")

Conseguenze della violazione del consenso informato: profili risarcitori e giurisprudenza
Danno biologico e danno da lesione dell’autodeterminazione
La giurisprudenza distingue nettamente tra:
• Danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica della persona dovuta a un errore nell’esecuzione dell’intervento sanitario.
• Danno da lesione dell’autodeterminazione: pregiudizio non patrimoniale che deriva dall’omesso o insufficiente rispetto del diritto del paziente a decidere consapevolmente circa la propria salute e il proprio corpo.
In ordine alla suddetta distinzione la Corte di Cassazione ha chiarito che:
Se l’intervento è stato eseguito correttamente e con esito fausto, ma il paziente non è stato adeguatamente informato, si può configurare comunque un danno risarcibile sul piano della lesione del diritto all’autodeterminazione, qualora il paziente dimostri di aver subito una sofferenza soggettiva o una contrazione della libertà personale, anche se non vi sia stato un danno biologico ("omessa informazione in relazione a un intervento correttamente eseguito, che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, si configura un'assoluta irrilevanza causale dell'omessa informazione e, pertanto, nessun risarcimento sarà dovuto; [...] se il paziente allega che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (Cass. 11 novembre 2019 n. 28985).").
Se l’intervento è stato eseguito con errore e il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe comunque scelto di sottoporsi all’atto sanitario, è risarcibile solo il danno biologico ("se il paziente, reso compiutamente edotto dal sanitario, avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, hic et nunc, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, 'morale' e 'relazionale'").
Se invece il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento, allora sono risarcibili sia il danno biologico (se l’intervento ha comportato un aggravamento delle condizioni) sia il danno da lesione dell’autodeterminazione ("se il paziente, ove correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, la condotta omissiva avrà una rilevanza plurioffensiva e sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione").
Il danno non patrimoniale da lesione dell’autodeterminazione può essere liquidato in via equitativa, mentre per il danno biologico, la liquidazione avviene secondo i criteri della Tabella Unica Nazionale di recente istituzione (o secondo le tabelle di Milano per i casi avventi precedentemente all’istituzione della tabella nazionale.

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