Case di Roma Luxury R.E.
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30/05/2022
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30/05/2022
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11/09/2021
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A DUE PASSI DAI MUSEI VATICANI
SUPERBONUS nel Recovery Plan: dalla proroga alla semplificazione
Novità per il superbonus nel Recovery Plan. Un punto importante nel Piano di ripresa e resilenza riguarda infatti l'introduzione di una procedura semplificata per l'ecobonus 110. La tanto richiesta proroga al 2023 è rimandata alla legge di bilancio 2022, anche se è presente già nel PRR la proroga per le case delle IACP
Le ultime notizie sul Recovery Plan sono state accompagnate da accese e polemiche sulla necessità di introdurre una proroga al 2023 del superbonus 110. Nella versione finale del Recovery Plan non c'è la proroga, ma da Draghi è arrivata la promessa a trovare i fondi necessari nella prossima legge di Bilancio. Quello che si c'è nel testo definitivo del Pnrr è una proroga al 31 dicembre 2023 per le case popolari.
La sezione "Semplificazioni in materia di edilizia e urbaninistica e di interventi per la rigenerazione urbana" è dedicata proprio alla semplificazione del superbonus 110. In particolare ecco quanto scritto:
Obiettivo L’attuazione del superbonus ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti, come segnalato dall’ANCI, dalla rete delle professioni tecniche e dalle associazioni imprenditoriali (con attese fino a 6 mesi per l’accesso agli archivi edilizi). Obiettivo delle misure è accelerare l’efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus.
Modalità di attuazione Le misure necessarie saranno adottate con un provvedimento d’urgenza.
Tempi di attuazione Il decreto-legge che conterrà le misure sarà approvato entro maggio 2021
Proroga del superbonus al 2023
Altro capitolo è quello che riguarda M2C3.2 Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica Investimento - Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
"Per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta (articolo 119 del Decreto Rilancio) dal 2021 al 2023 (al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP, a condizione almeno il 60% dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022; al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini , a condizione che almeno il 60% dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente).
"Il sostegno sarà fornito in forma di detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni e disponibili per chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degli edifici residenziali. La misura prevede inoltre l’introduzione di strumenti finanziari come la “cessione del credito” e il “pagamento anticipato” per agevolare gli ingenti investimenti iniziali. L’investimento consentirà inoltre di stimolare le economie locali attraverso la creazione di posti di lavoro nella filiera dell’edilizia e della produzione di beni e servizi per le abitazioni con potenziale impatto sulle categorie deboli colpite dalla pandemia. La misura riguarda interventi effettuati su zone comuni, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e unità plurifamiliari con uno o più accessi indipendenti dall’esterno, nonché su singole unità immobiliari. Sono inclusi nella misura numerosi interventi, quali soluzioni per l’isolamento, infissi efficienti, sostituzione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e installazione di impianti per la generazione di energia rinnovabile"
"L’ammissibilità degli interventi è condizionata ad un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, dimostrabile tramite il confronto con l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, equivalente ad un risparmio energetico medio (in relazione ad un consumo medio annuo di energia 191 primaria dell'edificio residenziale) di circa 240 kWh/mq e ad un risparmio minimo atteso (sia energetico che di emissioni) del 30-40%. Gli investimenti consentiranno la ristrutturazione di circa 50.000 edifici/anno, per una superficie totale di 20 milioni di mq/anno. Il risparmio energetico previsto permetterà di raggiungere circa 291,0 Ktep/anno, ovvero 0,93 MtonCO2/anno."
CASE DI LUSSO, QUALI SONO I REQUISITI , CHIARITO DALLA CASSAZIONE:
Si torna a parlare dei requisiti necessari per stabilire se una casa è di lusso e se quindi è esclusa dalle apposite agevolazioni fiscali. Quali sono gli ambienti da conteggiare? A intervenire sul tema è questa volta l'ordinanza n. 1537 della Cassazione.
Il tema dei requisiti di una casa di lusso è molto dibattuto. In merito, la giurisprudenza si è pronunciata più volte. Vediamo cosa è stato stabilito in questa occasione.
Secondo l'ordinanza n. 1537 della Cassazione, per stabilire se un'abitazione è di lusso, e se quindi deve essere esclusa dai benefici prima casa, nella superficie utile complessiva di 240 mq, prevista dal Dm 2 agosto 1969, bisogna includere i pianerottoli interni e la porzione del seminterrato destinata a cucina e a tavernetta.
Nel caso in esame, in particolare, la Cassazione è stata chiamata "ad esprimersi sulla possibilità di includere o meno nell'elencazione dell'articolo 6, del Dm del 1969, anche i pianerottoli interni e lo spazio adibito a cantina, ma con le caratteristiche di una cucina e di una tavernetta".
E' innanzitutto importante ricordare che per stabilire se una casa è di lusso e di conseguenza deve essere esclusa dai benefici per l'acquisto dell'abitazione principale, la superficie utile complessiva deve essere "calcolata in base all’ex articolo 6, Dm Lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, riconnettendo pertanto la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell'immobile, che non deve superare i 240 metri quadrati, con esclusione solo di determinati ambienti".
La superficie utile complessiva, che non deve superare i 240 metri quadrati, "deve essere determinata detraendo dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina".
Esaminando il caso in particolare, la Cassazione ha sottolineato che i pianerottoli interni all'immobile "non sono compresi nella elencazione tassativa, prevista dal D.M. citato, art. 6, delle aree escluse dal calcolo né possono equipararsi alle scale stante la diversa conformazione ed utilizzo delle aree". Per quanto riguarda invece la cucina e la tavernetta, che si trovano nel seminterrato, la Cassazione ha ricordato che "anche la cantina e la soffitta, con accesso dall'interno dell'abitazione ed essa indissolubilmente legati, sono computabili ai fini della superficie utile complessiva (cfr. Cass. 18480/2016)". Nello specifico, è stato sottolineato che "dai rilievi e dagli accertamenti peritali... si ricava che tutto il locale cantina (e non solo la porzione delimitata dagli archi che è stata conteggiata nel calcolo ai fini della determinazione della superficie utile), collegato con il piano superiore attraverso una scala interna e suddiviso in due vani presenta 'caratteristiche idonee per destinazione di cucina e tavernetta'".
In merito quindi ai requisiti di una casa di lusso, nel conteggio della superficie utile complessiva devono essere esclusi solamente balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina. Bisogna invece includere i pianerottoli interni e la porzione del seminterrato destinata a cucina e a tavernetta.
Credito imposta affitti commerciali anche per il 2021, la proposta di Aspesi e Confedilizia
Per i primi mesi del 2021 previsto solo per comparto turistico
Rinnovare ed estendere il credito d'imposta per i canoni di locazione commerciale, che per i primi mesi del 2021 è stato previsto esclusivamente per il comparto turistico. È la richiesta avanzata congiuntamente da Confedilizia, la confederazione della proprietà immobiliare, e da Aspesi, che nel sistema Confedilizia rappresenta il settore delle società di investimento immobiliare.
"Il credito d'imposta - osservano le due organizzazioni - è una misura che ha avuto un positivo impatto sugli operatori, anche grazie alla possibilità della cessione del credito a terzi e agli stessi locatori, ma la sua limitazione a poche mensilità non ha consentito di risolvere la situazione di crisi in cui continua a versare l'economia, che non potrà che aggravarsi per effetto delle nuove restrizioni disposte dal Governo".
Più in generale, Confedilizia e Aspesi si appellano al Governo e al Parlamento affinché vengano salvaguardate le imprese e le famiglie che svolgono l'indispensabile funzione economica e sociale dell'affitto. "In questo quadro, fondamentali risultano - ad avviso delle due associazioni - almeno tre ulteriori interventi: l'estensione della cedolare secca alle locazioni commerciali, per locatori persone fisiche e imprese, l'eliminazione della tassazione dei canoni di locazione non percepiti e l'interruzione del blocco degli sfratti, in essere già da un anno".
BOZZA DEL GOVERNO Decr. SOSTEGNO 2021
Pronta la bozza del decreto sostegno 2021 elaborato dal nuovo governo di Mario Draghi. Vediamo cosa prevede, dalle misure a favore delle partite iva e degli stagioni, con i contributi a fondo perduto, fino al rem e alla proroga della cassa integrazione.
La bozza del decreto, che arriva in Consiglio dei Ministri venerdì 19 marzo, è un provvedimento con 5 linee di intervento diverse, la cui parte maggiore riguarda i contributi a fondo perduto per le imprese che hanno subito perdite di fatturato del 30% nel 2020 rispetto al 2019. L'indennizzo medio dovrebbe essere di circa 3700 euro, per accedere al quale bisognerà presentare un'autocertificazione attraverso un'apposita piattaforma messa a punto con Sogei. Si ha tempo 60 giorni per presentare le domande
Nel decreto sostegno 2021 sarà prorogata la cassa integrazione Covid fino a fine 2021 con uno stanziamento di 3,3 miliardi di euro. Dovrebbe arrivare anche la proroga allo stop dei licenziamenti fino a giugno 2021. Proroga possibile anche per la NASPI e per il Rem, con una proroga di tre mesi, mentre per il reddito di cittadinanza dovrebbe arrivare un rifinanziamento
Per quanto riguarda gli autonomi, nel decreto sostegno è previsto un contributo dai 1000 euro per le persone fisiche ai 3000 euro per le partite IVA, fino a un massimo di 150mila euro. I contributi varieranno in base al reddito. Per quanto riguarda i lavoratori stagionali e dello spettacolo dovrebbe arrivare un bonus di 1000 euro al mese per gennaio, febbraio, marzo.
Capitolo importante quello della pace fiscale con lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro dal 2000 al 2015. Stanziamenti previsti per gli enti locali a cui dovrebbero arrivare 3,3 miliardi, un miliardo alle regioni, 250milioni alle regioni a statuto speciale, 900 milioni ai comuni, 100 milioni alle città metropolitane e alle province.
02/03/2021
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CERTIFICATO di AGIBILITA’ di un immobile:
che cos’è e a cosa serve
Il documento attesta che un determinato immobile possiede le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa vigente.
Che cos’è il certificato di agibilità?
“Secondo l’art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia, il certificato di agibilità è un documento tramite il quale si attesta che un determinato immobile, a seguito dell’edificazione o di determinati interventi, possegga le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa vigente e che sia stato realizzato secondo quanto indicato nel progetto”.
Cosa è cambiato nel tempo?
“L’agibilità è diventata obbligatoria nel 1934, con il Regio Decreto n. 1265, quando il Podestà (oggi Sindaco) doveva autorizzare e rendere abitabili le costruzioni eseguite in conformità al progetto approvato, che avessero i muri convenientemente prosciugati e che non fossero insalubri. È possibile trovare dei riferimenti ad autorizzazioni ‘simili’ anche precedentemente al 1934.
L’agibilità del 1934 era una semplice autorizzazione sanitaria e non edilizia. La svolta avviene nel 1967 con la legge Ponte che introduce la dichiarazione di abitabilità o di agibilità.
Nel 2001, con il Testo Unico sull’Edilizia 380/2001, viene abolita l’abitabilità e dal 2013, il certificato non viene più concesso dal Comune, ma viene sostituito da un'autocertificazione: l’attuale SCA, segnalazione certificata di agibilità.
Nel tempo, questo documento, oltre a cambiare dicitura, ha incrementato la sua valenza edilizia e urbanistica. All’inizio si trattava di una semplice prassi, dopodiché gli allegati e le attestazioni sono incrementate e oggi ha assunto un notevole valore diventando un documento essenziale per poter fruire dell’immobile”.
Perché è importante?
“Questo documento ci garantisce che l’edificio è salubre e vivibile, è ‘sicuro’ ed è conforme dal punto di vista urbanistico (non sono presenti abusi) secondo le norme vigenti al momento del rilascio dell’agibilità”.
Per quali immobili deve essere richiesto?
“Il certificato deve essere presentato per tutti gli immobili nel caso di:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico”.
Chi lo rilascia e dove richiederlo?
“Essendo una segnalazione, non viene richiesta, ma viene rilasciata da un professionista abilitato, architetto, geometra o ingegnere che, sotto la propria responsabilità, dichiara la sussistenza dei requisiti di legge.
In particolare, la legge impone che, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, l’agibilità venga depositata dal titolare del Permesso di Costruire o della SCIA presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune.
Ma, come accennavo, nella pratica è sempre il professionista incaricato delle attestazioni a consegnare il certificato in Comune”.
Cosa comporta la sua mancanza?
“Ad oggi, qualora venisse realizzato un edificio ex-novo, oppure venissero realizzati degli interventi su un fabbricato esistente che influiscano sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, senza essere seguiti dal deposito del certificato di agibilità, questi immobili non potrebbero essere utilizzati”.
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