Farma - Service
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14/11/2025
Nostro articolo sugli early warning relativo alla crisi d'impresa ed utilizzo degli enti preposti al monitoraggio
Fiscalità predittiva: dal controllo ex post alla prevenzione - Farma - Service Farma-service aiuta i farmacisti nella gestione aziendale della loro attività
Riportiamo di seguito una sintesi delle novità attuate introdotte dalla Legge n. 207/2024 ( Legge di Bilancio 2025), comma 84–86
🔎 Sei un fornitore, professionista o medico che lavora con la Pubblica Amministrazione?
Dal 2025, è entrata in vigore una normativa fiscale che può bloccare i tuoi pagamenti se hai debiti superiori a 5.000 €. La verifica è automatica e il rischio di pignoramento è concreto. Scopri come proteggerti.
📌 Novità normative: cosa prevede la Legge di Bilancio 2025
La nuova normativa rafforza l’art. 48-bis del DPR 602/1973 e introduce:
Controlli fiscali automatizzati tramite AdER
Verifica obbligatoria per pagamenti PA superiori a 2.500 €
Pignoramento attivo per debiti fiscali ≥ 5.000 €
Queste misure coinvolgono fornitori, farmacie convenzionate, medici intra moenia e liberi professionisti.
⚙️ Come funziona la procedura di verifica e pignoramento
Verifica fiscale preventiva
La PA controlla la tua posizione fiscale tramite AdER.
Sospensione del pagamento
Se hai debiti non saldati, il pagamento viene bloccato per 60 giorni.
Pignoramento presso terzi
La PA trattiene la quota pignorabile e la versa all’Erario.
📊 Limiti di pignorabilità ( Art. 72-ter DPR 602/1973, art. 545 c.p.c e ss.)
🧠 Esempi pratici
Farmacia convenzionata: credito da 8.000 €, debito da 6.500 € → pignorati 1.600 €
Medico intra moenia: compenso da 3.000 €, debito da 5.200 € → pignorati 428 €
Fornitore di servizi: fattura da 12.000 €, debito da 10.000 € → pignorati 2.400 €
✅ Come evitare il blocco dei pagamenti
Verifica la tua posizione fiscale
Attiva la rateizzazione se hai debiti > 5.000 €
Comunica la regolarizzazione alla PA
Inserisci clausole di tutela nei contratti
Monitora compensi e rimborsi prima della liquidazione
📣 Proteggi i tuoi crediti verso la PA, non aspettare che il pagamento venga bloccato.
Contattaci per una consulenza personalizzata e per ottimizzare la tua posizione fiscale.
13/10/2025
La perizia contabile quale strumento cruciale nella rilevazione delle “perdite occulte” e garanzia per la trasparenza societaria - Farma - Service Farma-service aiuta i farmacisti nella gestione aziendale della loro attività
26/08/2025
Nuovi orientamenti giurisprudenzuali sull'istituto dell' Apprendistato professionalizzante
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Servizi per il Professionista - Corte d'Appello di Genova Utilizza la navigazione scorrevole per accedere velocemente alle sezioni principali del sito. Premere i tasti CTRL + ALT + 0 per attivare il menù e la tabulazione per navigarlo.
01/07/2025
Approfondimento sulla responsabilità amministrativa in farmacia
Applicazione del "Modello 231" in Farmacia e nel settore sanitario - Farma - Service Farma-service aiuta i farmacisti nella gestione aziendale della loro attività
Remunerazione farmacie: chiarimenti delle Entrate per l'imponibilità IVA
Con la Consulenza giuridica n 5 del 20 giugno le Entrate hanno evidenziato che il nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2024, anche se articolato e costruito in funzione della sostenibilità del Ssn e del supporto alle farmacie a basso reddito, rimane nell’ambito delle operazioni imponibili ai fini Iva.
Viene evidenziato che integrano il corrispettivo percepito per la fornitura dei farmaci e ne rappresentano la base imponibile, da assoggettare a tassazione con l’aliquota agevolata del 10%, sia le quote fisse e variabili, sia le maggiorazioni per determinate tipologie di farmacie.
Vediamo maggiori dettagli del chiarimento ADE.
IVA remunerazione farmacie: chiarimenti ADE
L’Agenzia delle entrate ha replicato ad un’Associazione che intende applicare in maniera corretta, omogenea e uniforme, il sistema calcolo della nuova remunerazione spettante alle farmacie per il rimborso dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
Innanzitutto, l'ade specifica che ai fini dell’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 1 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) stabilisce che un’operazione imponibile richiede la compresenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.
In particolare, il presupposto oggettivo, disciplinato dall’articolo 2 dello stesso decreto, ricomprende tra le operazioni imponibili le cessioni a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali di godimento.
A livello unionale, l’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva trova fondamento negli articoli 2 e 73 della direttiva Iva, la 2006/112/Ce, interpretati anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Affinchè un’operazione possa essere ritenuta imponibile, è necessario che sussista un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, in cui il corrispettivo rappresenta la contropartita effettiva del servizio prestato.
In assenza di tale sinallagma, l’operazione risulta esclusa dal campo di applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo.
Secondo l’articolo 73 della direttiva, la determinazione della base imponibile è costituita da tutto ciò che rappresenta il corrispettivo percepito dal cedente o prestatore, includendo anche le sovvenzioni legate al prezzo.
Tale impostazione trova riscontro nell’articolo 13 del decreto Iva, che conferma la centralità del corrispettivo contrattualmente pattuito come base imponibile, comprensiva di oneri, spese e integrazioni.
Inoltre viene evidenzito che l’articolo 114, Tabella A, parte III, del decreto Iva, prevede l’applicazione dell’imposta ridotta al 10% per i medicinali pronti all’uso umano e veterinario, incluse le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione obbligatori per le farmacie secondo farmacopea ufficiale.
La legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi da 225 a 227, legge n. 213/2023) ha riformato, con decorrenza dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie in convenzione con il Ssn, introducendo quote fisse e variabili.
Nello specifico ha stabilito un sistema di remunerazione composto da:
quota variabile del 6% sul prezzo al pubblico al netto dell’Iva,
quote fisse differenti a seconda del prezzo del farmaco,
quota aggiuntiva per ogni confezione di farmaco inserito nelle liste di trasparenza.
Le quote così definite costituiscono il corrispettivo spettante alla farmacia per la cessione del farmaco al Servizio sanitario nazionale.
Essendo tali somme che affluiscono integralmente alla farmacia cedente, rappresentano l’ammontare complessivo su cui applicare l’Iva, da considerarsi nella misura ridotta del 10%, ai sensi della normativa vigente.
Infine, la legge di bilancio 2024 riconosce quote fisse aggiuntive alle farmacie con fatturato Ssn contenuto entro determinate soglie, tali quote, anche se determinate in base alle caratteristiche soggettive della farmacia incidono direttamente sul corrispettivo percepito per la cessione dei farmaci e sono anch’esse imponibili, in quanto integrano il corrispettivo spettante alla farmacia e beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento
01/06/2025
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