Spacondomini

Spacondomini

Condividi

Studio Professionale Amministrazione Condominiale Federico Fontana. Roma 00144

Amministro condomini, comprensori, super condomini, centri commerciali, residence, multiproprietà, autorimesse, ecc., assicurando controlli costanti, razionalizzazione sui lavori ordinari e straordinari ed un alto livello di efficacia. La cura dell'aspetto organizzativo, unito all'utilizzo di apparecchiature informatiche e software all'avanguardia, mi permette di ottenere un alto livello di effica

05/12/2017
L’Antitrust boccia l’equo compenso per i professionisti: anticoncorrenziale 28/11/2017

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-11-27/antitrust-boccia-equo-compenso-anticoncorrenziale--163807.shtml?uuid=AEIbn0ID

L’Antitrust boccia l’equo compenso per i professionisti: anticoncorrenziale Bocciatura senza appello da parte dell’Antitrust per le norme sull’equo compenso per tutti i professionisti (non solo gli avvocati), introdotte al Senato nel decreto fiscale, ora all’esame della Camera. Il parere non è vincolante ma potrebbe indurre il governo ad apportare modifiche al testo ...

23/10/2017

Direzione Generale Confamministrare
"Mi piace" aggiunto alla Pagina · 2 h ·

La vendita non sopprime il vincolo a parcheggio.
Il diritto reale d'uso sull'area vincolata a parcheggio può essere fatto valere anche nei confronti del terzo che abbia acquistato l'area vincolata ed intenda edificare su di essa eliminando il vincolo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24005/17, depositata il 12 ottobre 2017, decide un caso intricato in cui diverse società si succedono, nel corso del tempo, nella proprietà dell'area ponendo in discussione il diritto dei condòmini di parcheggiare sull'area originariamente adibita a parcheggio.

Il fatto. La società realizzatrice di un complesso immobiliare sito in una nota località balneare vende un'area ad un'altra società interessata a realizzare il terzo stralcio funzionale del piano di lottizzazione. Il progetto del III stralcio, prevede che il nuovo complesso sorga parzialmente su un'area originarinamente destinata a parcheggio delle unità immobiliari rientranti nel I stralcio. Per contrastare le pretese del costruttore, il Condomìnio e alcuni condòmini, si vedono costretti a citare in giudizio la società realizzatrice e la società acquirente chiedendo al giudice di voler accertare il loro diritto di proprietà o di uso o di servitù sull'area destinata a parcheggio individuata nelle planimetrie allegate alla licenza edilizia rilasciata nel lontano 1971 per l'edificazione degli stabili condominiali.
La società acquirente si costituisce in giudizio e propone una riconvenzionale chiedendo agli attori, ed alla società dante causa, un risarcimento di € 7.750.000 per i ritardi accumulati nell'avvio dei lavori del III stralcio e per aver taciuto sull'esistenza del vincolo.
Nel corso del giudizio di primo grado, il suolo edificatorio viene ceduto ad una terza società che raggiunge un accordo transattivo con gli attori e l'originario proprietario. Tale accordo prevede l'abbandono della causa e l'impegno, del nuovo proprietario, di realizzare alcuni posti auto da trasferire in proprietà ai condomini del I stralcio. In considerazione dell'avvenuta transazione, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda principale e rigetta la domande risarcitoria proposta in via riconvenzionale.
Il rigetto della riconvenzionale non piace al costruttore che, evidentemente sentendosi danneggiato, propone appello. Nella sua prospettazione, il condomìnio ed i singoli condòmini sarebbero responsabili per aver ostacolato l'avvio dei lavori con conseguente danno ingente per la società realizzatrice. Quanto al dante causa, questo sarebbe responsabile per aver taciuto sull'esistenza del vincolo a parcheggio gravante sull'area ceduta.
Il giudice di secondo grado rigetta l'appello. La domanda del condomìnio e dei singoli condòmini, sarebbe del tutto legittima perché fondata sull'art. 4-sexies l. n. 1150/1942, introdotto dall'art. 18 l. n. 765/1967. La posizione della società venditrice non potrebbe essere censurata in quanto la società acquirente, operando nel settore immobiliare, era certamente in grado di verificare che l'area acquistata era destinata a posteggio nel progetto approvato con la licenza relativa al I stralcio. Ovviamente la causa approda sui banchi della cassazione.

Vincolo. La II sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24005 del 5 luglio 2017, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il successivo 12 ottobre, centra perfettamente il problema: si tratta di stabilire se la società che abbia acquistato un'area originariamente adibita a parcheggio, abbia o meno la possibilità di eliminare il vincolo gravante sul suolo. Sotto questo profilo, ha ragione il giudice d'appello nel ritenere fondate le ragioni dei condòmini. Gli Ermellini rilevano che l'area interessata «risultava di diritto e di fatto irreversibilmente destinata a parcheggio in favore degli acquirenti delle unità immobiliari già edificate e vendute». Il diritto di esercitare il parcheggio troverebbe il proprio fondamento nell'art. 41-sexies l. n. 1150/1942 per cui, trattandosi di un vincolo di natura urbanistica, non potrebbe essere soppresso dal successivo acquirente dell'area. La circostanza che il suolo venga venduto, così come tutte le vicende successive, non incide sull'esistenza del vincolo risultando assolutamente irrilevanti.
La posizione della società venditrice non può essere censurata anche in considerazione della “qualità” della società acquirente; quest'ultima, operando professionalmente nel settore immobiliare, era certamente in grado di verificare che l'area acquistata era destinata a posteggio nel progetto approvato con la licenza relativa al I stralcio. Occorre tener presente che la Cassazione non si esprime sugli effetti dell'intervenuta transazione che pone fine al giudizio di primo grado né poteva farlo in quanto la questione non viene sollevata in giudizio

Balconi e sottobalconi: chi paga le spese di ristrutturazione? 23/10/2017

https://www.laleggepertutti.it/163225_balconi-e-sottobalconi-chi-paga-le-spese-di-ristrutturazione

Balconi e sottobalconi: chi paga le spese di ristrutturazione? A chi appartiene la proprietà dei balconi e dei sottobalconi? Come si dividono le spese di manutenzione e ristrutturazione se cadono pezzi di cornicione,

Ringhiere e frontalini balcone: chi paga 23/10/2017

https://www.laleggepertutti.it/179069_ringhiere-e-frontalini-balcone-chi-paga

Ringhiere e frontalini balcone: chi paga Gli elementi di decorazione dei balconi sono a carico del condominio che ripartisce le spese per millesimi.

Danni da infiltrazioni d'acqua dal piano superiore 21/10/2017

http://www.condominioweb.com/infiltrazioni-dal-piano-superiore-chi-paga-e-cosa-fare-se.14244

Danni da infiltrazioni d'acqua dal piano superiore Infiltrazioni dal piano superiore: chi paga e cosa fare se l'amministratore non si attiva

Il condomino non paga le spese quando ha un interesse contrapposto a quello del condominio. 21/10/2017

http://www.condominioweb.com/chi-paga-le-spese-legali-in-caso-di-causa-tra.14245

Il condomino non paga le spese quando ha un interesse contrapposto a quello del condominio. Le spese legali sostenute dal condominio non possono gravare anche sul condomino in contrasto con lo stesso.

PERCHE’ CONVIENE AFFIDARSI A UNA “DITTA ABILITATA” ? 18/10/2017

http://www.lucamarcenaro.it/blog-sul-risparmio-energetico-ed-energie-rinnovabili/32-perche-conviene-affidarsi-a-una-ditta-abilitata.html

PERCHE’ CONVIENE AFFIDARSI A UNA “DITTA ABILITATA” ? La scorsa settimana l’ennesima situazione documentale da “ripristinare” e “integrare”, purtroppo relativa ad una costruzione nemmeno troppo vecchia, parliamo del 2001, villetta bifamiliare da 160 mq, unico proprietario che ha la necessità di vendere urgentemente l’alloggio ma … Indovinate un po’ ?.....

Vuoi che la tua azienda sia il Società Finanziaria più quotato a Rome?
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.

Telefono

Indirizzo


Via Le Camillo Sabatini 102
Rome
00144

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 18:30
Sabato 09:00 - 18:30
Domenica 09:00 - 18:30