Studio Legale LAB
Studio Legale Studio legale fondato dall’Avv. Paolo La Bollita con sede a Roma.
Studio Legale Lab è una rete di professionisti ed avvocati con una lunga esperienza nei rispettivi ambiti, che hanno unito le proprie forze e le proprie competenze per offrire ai clienti il miglior supporto legale per le diverse esigenze. Affidandoti al nostro studio troverai avvocati specializzati in:
• Diritto Penale
• Diritto Civile
• Diritto Tributario
• Diritto di Famiglia
• Diritto delle S
04/05/2026
Studio Legale Lab e’ partner di Eskaton International e fornisce assistenza legale per le aziende interessate a processi di internazionalizzazione. Operiamo sia in Italia che in Brasile per offrire servizi adeguati alle esigenze della clientela.
🇮🇹 EXPO VILLAGE ITALY arriva in Brasile 🇧🇷
Dall’11 al 15 maggio 2026, a Curitiba prende vita la prima edizione di Expo Village Italy: un evento di networking dedicato alle imprese italiane pronte a espandersi nel mercato brasiliano.
Un’occasione concreta per:
✔️ entrare in contatto con operatori economici
✔️ incontrare stakeholder istituzionali
✔️ creare partnership con realtà locali
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Brasiliana in Paraná e con il supporto del network internazionale Expo Village Italy.
Focus dell’evento:
🌱 Agroalimentare d’eccellenza
🏗 Costruzioni & Real Estate
🎓 Formazione professionale
Obiettivo: creare relazioni solide, validare nuove opportunità e sviluppare un desk operativo permanente per supportare le imprese italiane in Brasile.
👉 La registrazione è gratuita: invia il tuo company profile e presenta la tua azienda.
https://forms.gle/dR31F1iGD781aCAN7
Area Mediterranea Assocamerestero
Avrei preferito non scrivere questo post.
Credo che in alcuni casi sia doveroso esternare proprio pensiero.
Leggo che Facebook ha oscurato il Gruppo “Mia moglie” dove venivano pubblicate foto intime ad insaputa delle donne/mogli.
Credo che, oltre alla gravità del fatto, alla “insanita’ mentale ed alla pericolosità sociale di chi pubblica, commenta, specula” tutti dobbiamo chiederci:” A quali altri scempi dovremo assistere?
Che schifo!
Vergognatevi!
22/01/2025
Ieri ho partecipato come uditore all’interessantissimo convegno tenutosi presso l’Università Antoniana.
Un parterre di relatori di prim’ordine.
Confronto e dialogo con i relatori per far iniziare a conoscere il progetto di internazionalizzazione di “Expo Village Italy” di e .
Il ha un valore inestimabile, spetta soltanto a noi saperlo valorizzare.
Stay tuned.
Il pluriomicidio di Paderno Dugnano; qual è il limite del Diritto di Cronaca?
La triste vicenda di Paderno Dugnano ha riproposto due temi, sempre più attuali.
1) Il corretto esercizio del diritto di cronaca;
2) la rievocazione storica di fatti e vicende passate che riemergono dalle paludi dell’oblio per assurgere a nuova realtà.
“Sul corretto esercizio del diritto di cronaca, anche nei casi in cui sono coinvolti minori”
Gli artt. 6-7 T.U. dei Doveri del Giornalista ineriscono, rispettivamente, a “l’Essenzialità dell’informazione” ed alla “Tutela del minore”.
L’intervento dell’Autorità Garante Privacy ( qui il link: https://lnkd.in/dNXVqWiQ) non depone a favore della correttezza dell’operato dei giornalisti.
Sulla rievocazione storica di fatti e vicende passate.
Per le Sez. Unite (sentenza n. 19681 del 22.7.2019) “quando si parla di diritto all’oblio ci si riferisce ad almeno tre differenti situazioni:
– quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione;
– quella, connessa all’uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attualeM
– e quella, infine, trattata nella citata sentenza Google Spain della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella quale l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati.
Ecco il principio di diritto:” In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – fermi i principi dell'art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti”.
Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.
Tali temi sono reperibili anche su:
https://lnkd.in/dN7Kg7gq
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CASO CRODSTRIKE-MICROSOFT- DATA BREACH- CHI PAGA?
La responsabilità civile ed il risarcimento del danno sono temi sempre più attuali.
Avevo affrontato questa tematica con la monografia pubblicata nel maggio 2024 dal titolo, complesso, “Responsabilità civile ex art. 82 GDPR, cosa cambia dopo la sentenza CGUE n. 300/2023”.
Oggi è accaduto l’ennesimo episodio che mette in pericolo i nostri dati personali.
Tante potrebbero essere le domande da porsi ma, la più emblematica secondo il mio punto di vista, è:
”Vogliamo ancora subire passivamente violazione di diritti inviolabili?”.
I rimedi ci sarebbero per tutelare i diritti fondamentali.
Uno per tutte la sentenza CGUE – Sezione Terza – del 14 dicembre 2023 che ha affermato:
“ L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione.
L’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell’articolo 82, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile”.
Se è vero che in questa sentenza si parla di “timore” per un potenziale utilizzo abusivo di dati personali e che tale timore viene considerato “danno immateriale”;
-che si prende in considerazione un attacco informatico proveniente dall’esterno ad opera di “terzi”;
- che si afferma che il Titolare del trattamento (Microsoft nel nostro caso) non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona , per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi»
È ALTRETTANTO VERO CHE, INDIPENDENTEMENTE DALL’ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA’ INTERNE O ESTERNE AD OPERA DI TERZI NELL’AVER CAGIONATO IL DATA BREACH, O DAL RIUTILIZZO DEI DATI
MICROSOFT E CRODSTRIKE SONO TENUTI SOLIDALMENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO.
TUTELARE UN DIRITTO E’ QUALCOSA CHE VA AL DI LA’ DI ASPETTI MERAMENTE RISARCITORI.
E' UNA QUESTIONE DI TUTELA DELLA NOSTRA IDENTITA'
21/04/2024
Un tempo il domicilio veniva inteso soltanto come “spazio fisico”,
Oggi si deve far riferimento al c.d. “spazio virtuale”.
La tutela dei diritti della persona non può prescindere anche dalla salvaguardia degli spazi
virtuali ove si estrinseca il diritto.
Oggi si parla di “domicilio informatico”.
I reati informatici sono sempre in aumento.
E’ necessario preservare il nostro domicilio informatico perché viviamo nell’era della circolazione transnazionale dei dati personali.
Bisogna porre un freno e avere una cultura digitale che manca.
Tutto questo e tante altre considerazioni nella mia monografia “La Responsabilità civile ex art. 82 GDPR. Cosa cambia dopo la sentenza CGUE 300/2023.”
https://www.aracneeditrice.eu/pubblicazioni/responsabilita-civile-ex-art-82-gdpr-2016-679-cosa-cambia-dopo-la-sentenza-cgue-n-300-2023-paolo-la-bollita-9791221812343.html
@racne – Responsabilità civile ex art. 82 GDPR 2016/679, cosa cambia dopo la sentenza CGUE n. 300/2023 – La compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento nazionale ed europeo La tutela dei dati personali, negli ultimi anni, è un tema sempre più rilevante e centrale. Questo lavoro si propone di evidenziare il valore economico dei dati; le attuali distorsioni del sistema giuridico italiano, l’esistenza di danni punitivi già presenti nel nostro ordinamento, la necessit...
16/04/2024
Quelle notizie che dovrebbero suscitare indignazione.
I nostri dati personali e soprattutto quelli relativi alla
Salute che vengono depredati da criminali informatici per essere dati in pasto a chi lucra alle nostre spalle….
Noi siamo i nostri dati.
Dati personali e identità personale sono concetti che non possono essere scissi.
È giunto il momento di dire basta a queste speculazioni sulla nostra pelle.
Tutelare i nostri dati per tutelare la persona e i diritti inviolabili.
Ne ho parlato nella mia monografia “Responsabilità civile ex art 82 GDPR, cosa cambia dopo la sentenza CGUE n. 300/2023”.
Dopo l'attacco hacker al sistema sanitario, la Regione Basilicata comunica la violazione dei dati degli utenti Nei giorni scorsi un attacco hacker con richiesta di riscatto (ransomware) era stato lanciato contro i sistemi informatici della Regione Basilicata, creand
13/04/2024
Intelligenza artificiale, conosciamo Il significato?
Secondo il dizionario Treccani per Intelligenza Artificiale deve intendersi:
“La capacità di un computer o di un robot di eseguire compiti tradizionalmente eseguiti da esseri intelligenti.
Realizzare l’IA significa quindi sviluppare sistemi dotati delle funzioni tipiche dei processi intellettivi umani, quali percepire, associare un significato e ragionare su ciò che si percepisce, decidere, compiere azioni, comunicare o apprendere dall’esperienza”.
Nel corso degli ultimi decenni le Big Tech hanno acquisito enormi quantità di nostri dati personali, soprattutto comportamenti, gusti, tendenze.
Assistiamo da tempo a inconsapevoli contaminazioni delle nostre scelte. Ad esempio quando dobbiamo acquistare un prodotto o un servizio.
L’IA è frutto non del nostro pensare ma del
Modo di agire, attiene al comportamento(aggiungo indotto) frutto delle contaminazioni a cui siamo stati sottoposti.
Non dobbiamo ne’ mai dovremo essere governati dalle macchine ma dovremo essere noi a governarle.
Una maggiore consapevolezza nell’utilizzo delle
Nuove tecnologie ci potrà salvare dal
Pericolo della manipolazione.
13.3.2024…. Una data che ricorderò a lungo….
Volete sapere perché?…..
A breve lo scoprirete….
Stay tuned….
14/02/2024
Avrete anche la possibilità di un appuntamento in sede qui a Roma.
Non lasciatevi sfuggire queste opportunità
Proviamo a per conquistare il mondo. Per questo abbiamo ideato .
Se volete saperne di più potete compilare il form seguente: https://forms.gle/uFXW9r9uRqZkybQG7
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Orario di apertura
| Lunedì | 10:00 - 19:00 |
| Martedì | 10:00 - 19:00 |
| Mercoledì | 10:00 - 19:00 |
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