Dianetics e Scientology Rimini

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01/09/2026
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01/09/2026

Glossario
Istituzioni, Articoli e Strumenti dei Diritti Umani per quanto riguarda la Libertà di Religione
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
La Dichiarazione Universale rappresenta una pietra miliare nella storia dei diritti umani. Redatta dai rappresentanti di paesi da tutte le parti del mondo, la Dichiarazione Universale fu proclamata pubblicamente dall’Assemblea delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948 (delibera dell’Assemblea Generale 217 A (III). [44]

Articolo 18, Dichiarazione Universale
L’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dice:

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR)
L’ICCPR è un trattato multilaterale adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 che è in vigore dal 23 marzo 1976. L’ICCPR impegna gli Stati a proteggere i diritti civili e politici degli individui, inclusi i diritti di libertà di religione, libertà di parola e libertà di associazione. A partire dal 2013, 167 paesi si sono impegnati a sostenere l’ICCPR. [45]

Articolo 18, ICCPR
L’articolo 18 dell’ICCPR afferma:

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o adottare una religione o credo di sua scelta, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Nessun individuo potrà essere sottoposto a coercizione che potrebbe compromettere la sua libertà di avere o adottare una religione o credo di sua scelta.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l’ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà.
Gli Stati Parte al presente Patto si impegnano per avere rispetto per la libertà dei genitori e, se necessario, dei tutori, di garantire l’educazione religiosa e morale dei loro figli, in conformità con le proprie convinzioni.
Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR)
ICESCR è un trattato multilaterale adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 che è in vigore dal 3 gennaio 1976. L’ ICESCR impegna gli Stati a proteggere i diritti economici, sociali e culturali degli individui, inclusi il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e il diritto ad un tenore di vita decente. A partire dal 2013, 160 paesi si sono impegnati a sostenere l’ICESCR. [46]

Documento Internazionale dei Diritti Umani
Insieme, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, formano la Carta Internazionale dei Diritti Umani. La Carta Internazionale dei Diritti Umani contiene un’estesa protezione dei diritti umani per tutti. È stata acclamata come “una vera e propria Magna Charta, segnando il punto di arrivo per l’umanità ad un’ importante fase: l’acquisizione cosciente della dignità e del valore umano.” [47]

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo
La Dichiarazione fu adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981. La Dichiarazione è uno dei più importanti documenti internazionali che proteggono la libertà di religione. La Dichiarazione esprime la forte posizione dell’ONU contro la discriminazione e l’intolleranza religiosa. Traccia in dettaglio anche l’ampia gamma di diritti, contemplati nell’ambito della libertà religiosa, tramite la manifestazione della propria fede religiosa.

Gli articoli 2 e 3 della Dichiarazione del 1981 riaffermano le norme contro la discriminazione dell’ICCPR. Il paragrafo 1 dell’Articolo 2 afferma: “Nessuno può essere oggetto di discriminazione da parte di nessuno Stato, istituzione, gruppo di persone o singola persona per motivi religiosi o altre fedi”.

Gli articoli 1 e 6 forniscono un elenco completo dei diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questi includono il diritto di (1) “culto o riunione in relazione ad una religione o credo, e di istituire e mantenere luoghi per questi scopi”, (2) “istituire e mantenere adeguate istituzioni di beneficenza o umanitarie”, (3) “creare, acquisire e usare in misura adeguata articoli e materiali necessari relativi ai riti e ai costumi di una religione o credo”, (4) “scrivere, pubblicare e diffondere pubblicazioni pertinenti a queste aree”, (5) “insegnare una religione o credo in luoghi adatti per questi scopi”, (6) “sollecitare e ricevere finanziamenti volontari e altri contributi da individui e istituzioni”, (7) “osservare giorni di riposo e celebrare feste e cerimonie in conformità ai precetti della religione o credo”, e (8) “istituire e mantenere le comunicazioni con individui e comunità in materia di religione e di credo a livello nazionale e internazionale”. [48]

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (CRC)
Il CRC è un trattato adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 che è in vigore dal 2 settembre 1990. Il CRC stabilisce i diritti religiosi, civili, politici, economici, sociali, relativi alla salute e alla cultura dei bambini. Il CRC definisce un bambino come un essere umano sotto l’età di diciotto anni, a meno che la maggiore età venga raggiunta prima in base al diritto nazionale di uno Stato. [49]

Articolo 14, CRC
L’articolo 14 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (CRC) dice:

Gli Stati Parte rispettano il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Gli Stati Parte devono rispettare i diritti e i doveri dei genitori e, se necessario, dei tutori legali, di fornire una direzione al bambino nell’esercizio dei loro diritti in modo coerente con lo sviluppo del bambino.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l’ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà. [50]
Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
Il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (“Comitato per i Diritti Umani”) è un organismo composto da 18 esperti indipendenti che svolgono il compito di controllare l’adempimento degli Stati al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, tra cui il diritto alla libertà di religione protetto dall’Articolo 18 dell’ICCPR. Gli Stati Parte sono tenuti a fare regolarmente rapporto al Comitato per i Diritti Umani con la dimostrazione che stanno rispettando la tutela dei diritti enunciati nell’ICCPR.

Nell’ambito dei suoi compiti, il Comitato per i Diritti Umani pubblica interpretazioni definitive dei diritti enunciati nell’ICCPR al fine di guidare gli Stati a soddisfare i propri obblighi per proteggere tali diritti. Queste interpretazioni definitive dei diritti sono conosciute come Commenti Generali. Il Commento Generale sul diritto alla libertà di religione, pubblicato nel 1993, si riferisce al Commento Generale 22. Il Commento Generale 22 è composto da undici esaurienti paragrafi che esprimono l’ampia gamma e il significato profondo del diritto alla libertà religiosa. Il paragrafo 2 del Commento Generale 22 afferma:

L’articolo 18 protegge fedi religiose teistiche, non-teistiche e atee, come pure il diritto a non professare alcuna religione o credo. I termini “credo” e “religione” devono essere intesi in modo ampio. L’articolo 18 non si limita nella sua applicazione alle religioni tradizionali o a religioni e fedi con caratteristiche istituzionali o pratiche analoghe a quelle di religioni tradizionali. Pertanto, il Comitato guarda con preoccupazione qualsiasi tendenza a discriminare contro qualsiasi religione o credo, per qualsiasi ragione, incluso il fatto che siano da poco istituite, oppure rappresentino delle minoranze religiose che possono essere oggetto di ostilità da parte di una comunità religiosa predominante. [51]

Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU
Il Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU è un organismo intergovernativo all’interno del sistema delle Nazioni Unite che svolge il compito di promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo, rivolgendosi a violazioni dei diritti umani, comprese le violazioni del diritto alla libertà religiosa, in particolare negli Stati, e formulando raccomandazioni e risoluzioni per difendere e proteggere i diritti umani. Si riunisce nell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Il Consiglio è costituito da 47 stati membri delle Nazioni Unite che sono eletti dall’Assemblea Generale dell’ONU.

Relatore Speciale dell’ONU sulla Libertà di Religione o Credo
Il Relatore Speciale sulla Libertà di Religione o Credo è un esperto indipendente nominato dal Consiglio delle Nazioni Unite per identificare ostacoli esistenti ed emergenti all’esercizio del diritto alla libertà di religione o credo e per presentare raccomandazioni sui modi e sui mezzi per superare tali ostacoli.

Il Relatore pubblica una relazione annuale sulla libertà religiosa e pubblica anche rapporti sui paesi che il Relatore ha visitato ufficialmente. In seguito al rapporto E/CN.4/2005/61, il Relatore Speciale s’impegna ad ottenere una comprensione approfondita di contesti e pratiche specifiche nel paese che visita, di fornire un feedback costruttivo per la nazione e riferire al Consiglio o all’Assemblea Generale. [52]

Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU)
La CEDU è un trattato internazionale firmato e ratificato dai 47 Stati nel Consiglio d’Europa per proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa, tra cui il diritto alla libertà religiosa protetto dall’Articolo 9 e il diritto di essere liberi da discriminazioni religiose protetto dall’Articolo 14. La Convenzione fu redatta nel 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953. La Convenzione ha istituito la Corte Europea per i Diritti Umani.

Articolo 9, CEDU
L’Articolo 9 della CEDU contiene la clausola sostanziale della Convenzione sulla libertà di religione o credo, strettamente parallelo con il linguaggio della clausola sulla libertà religiosa della Dichiarazione Universale e fu redatto subito dopo la Dichiarazione Universale. È anche strettamente in parallelo al linguaggio di libertà religiosa dell’Articolo 18 dell’ICCPR:

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
La libertà di manifestare la propria religione o credo deve essere sottoposta soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge e che sono necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. [53]
Articolo 14, CEDU
L’articolo 14 della CEDU afferma:

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Convenzione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. [54]

Protocollo 1, Articolo 2, CEDU
Il Protocollo 1, Articolo 2, della CEDU afferma:

Diritto all’Istruzione

A nessuna persona dovrebbe essere negato il diritto all’istruzione. Nell’esercizio delle funzioni che assume in relazione all’istruzione e all’insegnamento, lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurarsi che tale istruzione ed insegnamento sia conforme alla propria fede religiosa e convinzioni filosofiche.

Corte Europea per i Diritti dell’Uomo
La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo è un Tribunale internazionale istituito nel 1959 con giurisdizione sui casi dai 47 paesi che attualmente costituiscono il Consiglio d’Europa. Si regola sulle richieste provenienti da individui o Stati attinenti alle violazioni dei diritti civili e politici trattati in dettaglio nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, compreso il diritto alla libertà religiosa, protetto dall’Articolo 9, e il diritto di essere liberi da discriminazioni religiose, protetto dall’Articolo 14. Dal 1998 si è riunita come un tribunale a tempo pieno e le persone possono ricorrere ad essa direttamente quando esauriscono i rimedi nazionali nel loro stato. La Corte è situata a Strasburgo, in Francia, dove controlla il rispetto per i diritti umani di più di 800 milioni di europei. [55]

Un crescente numero di casi presso la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo hanno fornito istanze sulla libertà religiosa protette dagli Articoli 9 e 14 della Convenzione Europea per decretare un rigido obbligo di neutralità da parte dello Stato. Questi casi proibiscono anche allo Stato di reinterpretare, travisare, valutare o esaminare fedi religiose o l’espressione di queste fedi. [56]

Linee Guida dell’Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo
Il 24 giugno 2013 il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha adottato nuove direttive sulla promozione e protezione della Libertà di Religione o Credo nella politica estera e dei diritti umani dell’Unione Europea. Le direttive sono premesse per i principi della libertà di religione, uguaglianza, non discriminazione e universalità. Le direttive riaffermano che ciascuno Stato deve assicurarsi che il suo sistema giuridico garantisca la libertà di religione e che “misure efficaci” esistano per prevenire o punire qualsiasi violazione. Le direttive indicano che l’Unione Europea ed i suoi Stati dovrebbero concentrarsi su queste misure:

Combattere contro gli atti di violenza negli ambiti di religione o credo;
Promuovere la libertà di espressione;
Promuovere il rispetto per la diversità e la tolleranza;
Combattere contro discriminazioni dirette e indirette; in particolare mediante l’attuazione di una legislazione non discriminatoria;
Sostenere la libertà di cambiare o lasciare la propria religione o il proprio credo;
Sostenere il diritto di manifestare la religione o credo;
Sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani, incluso il supporto per i singoli casi; e
Sostenere ed impegnarsi con la società civile, incluse le associazioni religiose, le organizzazioni non confessionali e filosofiche.
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)
L’OSCE è un organismo intergovernativo composto da 57 stati di Europa, Asia centrale e Nord America. L’OSCE è la più grande organizzazione di sicurezza regionale. Si rivolge ad una vasta gamma di questioni, incluse la libertà religiosa e i diritti umani.

Numerose norme sui diritti umani dell’OSCE proteggono e promuovono la libertà religiosa, espressa nel Principio VII dell’Atto Finale di Helsinki:

VII. Il rispetto per i diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo.

Gli Stati partecipanti rispetteranno i diritti umani e le libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo, per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Saranno promotori e favoriranno l’effettivo esercizio di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e altri diritti e libertà fondamentali di tutti che derivano dall’innata dignità della persona umana e sono essenziali per il suo libero e pieno sviluppo.

All’interno di questo contesto gli Stati partecipanti potranno riconoscere e rispettare la libertà dell’individuo di professare e praticare, da solo o in comunità con gli altri, la religione o credo che agisce in conformità con i dettami della propria coscienza.

Questo impegno fondamentale è stato più volte ribadito. Iniziando con la riunione di Madrid nel 1983, gli Stati partecipanti hanno indicato che essi “avrebbero considerato favorevolmente richieste dalle comunità religiose di credenti praticanti o pronte a praticare la loro fede all’interno della struttura costituzionale dei loro Stati, di ottenere lo status previsto nei loro rispettivi paesi per le fedi, le istituzioni e le organizzazioni religiose”. [57] Questo linguaggio è stato rafforzato nel Documento Conclusivo di Vienna (1989) per indicare che gli Stati partecipanti non avrebbero solo “considerato favorevolmente le richieste” ma che essi “avrebbero... concesso su loro richiesta alle comunità di credenti, praticanti o pronte a praticare la loro fede all’interno della struttura costituzionale dei loro Stati, il riconoscimento dello status previsto per esse nei loro rispettivi paesi”. [58]

Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR)
L’ODIHR dell’OSCE è l’istituzione dei diritti umani dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Il lavoro dell’ODIHR nell’area della libertà di religione si concentra sull’assistere gli Stati partecipanti e le comunità religiose nel proteggere e promuovere il diritto alla libertà di religione.

L’ODIHR è anche impegnato nella prevenzione e nella risposta all’intolleranza e alla discriminazione per motivi religiosi. L’ODIHR è assistito nel suo lavoro da parte di dodici membri del Comitato Consultivo di Esperti sulla Libertà di Religione o Credo, con funzione di organo consultivo che mette in evidenza questioni di interesse per la libertà religiosa e fornisce consigli per aiutare gli Stati partecipanti al raggiungimento degli impegni dell’OSCE relativi alla libertà religiosa. Il Comitato Consultivo analizza anche le proposte di legge su questioni religiose quando è invitato a farlo dagli Stati dell’OSCE per garantire che la legislazione soddisfi gli standard dei diritti umani.

Il Comitato Consultivo ha pubblicato il libro delle Linee guida per la Revisione della Legislazione Pertinente alla Religione o Credo (“Linee guida”). Queste linee guida sono state preparate per sostenere il comitato nel trattare in dettaglio gli standard di libertà religiosa usati nella revisione delle leggi di uno Stato sulla religione e per fornire agli Stati direttive da seguire nell’elaborazione di tale legislazione. Le linee guida sono state accolte dall’Assemblea Parlamentare dell’OSCE all’annuale seduta nel luglio 2004. Il Comitato Consultivo consiste di esperti provenienti da tutte le nazioni dell’OSCE.

[44] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx.

[45] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

[46] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.

[47] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf.

[48] Vedi, ad esempio, http:www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm.

[49] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx.

[50] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx.

[51] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx.

[52] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx.

[53] Vedi, ad esempio, http:www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

[54] Vedi, ad esempio, http:www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

[55] Vedi, ad esempio, http:www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c= .

[56] Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri contro la Moldavia, 13 dicembre 2001.

[57] Documento Conclusivo della Riunione di Madrid, paragrafo 14, Questioni Relative alla Sicurezza in Europa.

[58] Documento Conclusivo di Vienna, 1989, Questioni Relative alla Sicurezza in Europa: Principi, principio 16.3.

Scientology e l'Islam: uno studio affine

di Fumio Sawada, Ottavo Detentore dei segreti dello Yu-itsu Shinto, la religione più antica del Giappone; Presidente del centro Ahlut-Bait

Scientology e religione

di Christian Vonck, Rettore, Facoltà per lo Studio Comparato delle Religioni, Antwerp, Belgio

Scientology: un confronto con le religioni d’oriente e d’occidente

di Per-Arne Berglie, Professore di Storia della religione, Università di Stoccolma

Scientology: La Cosmologia, l'Antropologia, il Sistema di Etica e la Metodologie

di Régis Dericquebourg, professore di sociologia della religione, Università di Lille III, Lille, Francia

Scientology: la sua struttura storico‑morfologica

di Dario Sabbatucci, Professore di Storia delle religioni, Università di Roma

Scientology:
la sua vera natura

di Harri Heino, Professore di Teologia, Università di Tampere, Helsinki, Finlandia

Scientology: segni caratteristici di religione

di Frank K. Flinn, Professore aggiunto di studi religiosi

Scientology, scienza sociale e la definizione di religione

di James A. Beckford, Professore di Sociologia, Università di Warwick, Inghilterra

01/09/2026

Documento sull’Etica Giornalistica in relazione al Rispetto della Religione o Credo
1. INTEGRITÀ E RESPONSABILITÀ
I giornalisti sono responsabili per le conseguenze politiche e sociali delle loro azioni e hanno il dovere di mantenere i più alti standard etici e professionali.

I giornalisti devono cercare scrupolosamente di riportare la verità; rispettare il diritto del pubblico di conoscere la verità; assicurarsi che qualsiasi informazione essi diffondano sia imparziale e oggettiva; correggere qualsiasi materiale inesatto prontamente e in modo visibile; e permettere il diritto di risposta in istanze appropriate.

I media [43] sono responsabili per qualsiasi materiale da loro pubblicato.

2. LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E RESPONSABILITÀ ETICA
Il diritto del pubblico all’informazione è un diritto fondamentale e il fondamento di una società libera e democratica. Di conseguenza, i mass media esercitano un ruolo essenziale nella società, che richiede un grande senso di responsabilità nei confronti del pubblico. La libertà di parola, la libertà di informazione e la libertà di stampa rappresentano il cuore della democrazia. Un mezzo di comunicazione libero e indipendente è essenziale per garantire la trasparenza e una forte società aperta e democratica; è determinante per lo sviluppo e il rafforzamento di sistemi democratici efficaci.

Un mezzo di comunicazione responsabile riconosce la necessità vitale del libero flusso di informazioni e l’impatto che ha sulla formazione della percezione del pubblico. È consapevole della propria responsabilità etica nei confronti del pubblico e deve rispettare e difendere i diritti umani.

Un mezzo di comunicazione responsabile ha il diritto e il dovere di riportare e di esprimere un commento su tutte le questioni di pubblico interesse con rispetto per i diritti e le libertà delle persone e delle istituzioni. Esso fa progredire la comprensione e la partecipazione nel processo democratico per tutti.

Un mezzo di comunicazione responsabile esprime liberamente le opinioni di una persona o di un gruppo entro i limiti del contesto pluralistico di idee. Esso accetta che la libertà di espressione possa essere soggetta a restrizioni e limitazioni quando altri diritti fondamentali siano in pericolo. Pone particolare attenzione a non violare gli altri diritti umani fondamentali e prende in considerazione il diritto di un individuo alla privacy, all’onore e alla dignità mentre promuove il libero flusso di informazioni.

Un mezzo di comunicazione responsabile rispetta gli standard etici e morali prevalenti ed evita di assecondare il sensazionale o il profano.

Un mezzo di comunicazione responsabile promuove il diritto di sapere del pubblico e il diritto alla libertà di espressione. Esso mira a promuovere il libero flusso di informazioni e trasparenza, e si attiene ai principi di promuovere e sostenere il rispetto per la dignità umana e per le fedi religiose come rispecchiato nella Risoluzione delle Nazioni Unite nella Lotta contro la Diffamazione delle Religioni.

Un mezzo di comunicazione responsabile lotta per la pace, la democrazia, il progresso sociale e il rispetto per i diritti umani. Riconosce, rispetta e difende la diversità di opinione. Esso si oppone alla discriminazione basata su qualsiasi soggetto.

Un mezzo di comunicazione responsabile si sforza sul serio di ridurre l’ignoranza, promuovere una maggiore comprensione, alleviare l’insensibilità culturale e religiosa tra i popoli e facilitare il dialogo tra le nazioni.

Un mezzo di comunicazione responsabile si assicura che l’esposizione e la diffusione di immagini segua gli stessi requisiti e i più alti standard etici così come per le scritte o le presentazioni orali.

3. DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA E RESPONSABILITÀ ETICA
Un mezzo di comunicazione responsabile funge da guardiano a salvaguardia dei diritti fondamentali. Quindi non alimenta o genera discriminazione basata su etnia, religione, tradizioni culturali o motivi analoghi. Riconosce e rispetta la diversità e i diritti delle minoranze.

Un mezzo di comunicazione responsabile evita riferimenti discriminatori o denigratori nei confronti di fedi religiose e valori spirituali.

Un mezzo di comunicazione responsabile non si riferisce a religioni o istituzioni religiose in un contesto pregiudizievole, stereotipato o denigratorio; quando dei riferimenti religiosi sono essenziali per la materia trattata o per facilitare la comprensione, essi sono fatti in modo accurato, corretto, imparziale e rispettoso.

Un mezzo di comunicazione responsabile si astiene da nuove interpretazioni, errate concezioni, analisi o valutazioni di una fede religiosa o dell’espressione di tale fede. Invece, mantiene un rigoroso dovere di neutralità e di obiettività, accettando ciò che la religione persegue come propria fede vera senza disapprovazione, disprezzo, distacco, preconcetto o derisione.

Un mezzo di comunicazione responsabile non s’intromette nelle questioni sacre relative al credo, ai riti religiosi e alle istituzioni religiose. Si astiene dall’incoraggiare o incitare la discriminazione, la derisione, il disprezzo o l’odio basato sulla religione o credo.

Un mezzo di comunicazione responsabile fornisce un’equa e sollecita opportunità per la risposta ad imprecisioni e stereotipi riguardanti le organizzazioni religiose o membri interessati, quando ragionevolmente richiesta.

Un mezzo di comunicazione responsabile evita stereotipi religiosi e non associa qualsiasi religione o credo a violazioni dei diritti umani o terrorismo.

Un mezzo di comunicazione responsabile bilancia i diritti umani fondamentali, incluso il diritto di essere libero da discriminazioni basate sulla religione o credo, con il diritto alla libertà di espressione e il diritto del pubblico di sapere. Mostra speciale sensibilità quando tratta questioni religiose per evitare qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate sulla religione o credo che ha come suo scopo l’annullamento o il danneggiamento dei diritti umani.

4. ISTIGAZIONE E RESPONSABILITÀ ETICA
Un mezzo di comunicazione responsabile non promuove mai l’odio religioso. Evita scrupolosamente di generare ostilità verso le religioni e i loro membri come il fatto di portare alla violenza imminente o ad una sistematica privazione dei diritti umani.

Un mezzo di comunicazione responsabile evita di incitare verso l’aggressività, l’odio, la discriminazione e qualsiasi forma di violenza diretta a persone e organizzazioni a causa delle loro convinzioni religiose e associazioni. Rimane consapevole del grave pericolo associato a lasciar correre o ad incoraggiare la violenza, la discriminazione, l’odio e l’intolleranza per motivi religiosi.

Un mezzo di comunicazione responsabile rifiuta di incitare ad una prevedibile violenza, risvegliare l’odio, stigmatizzare le religioni e i loro seguaci, e generare ineguaglianza per motivi di religione o credo. È sensibile ad evitare insulti nei confronti di fedi religiose e a contribuire a conflitti fra le religioni e i loro membri a causa di differenze religiose.

[43] Mezzo di comunicazione si riferisce a tutte le forme di mass media, tramite la stampa, i sistemi audiovisivi o i media elettronici, o qualsiasi altro mezzo e tutti i giornalisti che diffondono informazioni tramite la stampa.

01/09/2026

La libertà di religione: un diritto fondamentale
Il diritto alla libertà di religione o credo è un diritto fondamentale di ogni essere umano, ovunque. Ma in tutto il mondo la libertà di religione è sotto attacco, con gravi restrizioni che si ergono in tutte e cinque le principali parti del mondo nell’ultimo decennio.

Gli abusi contro il diritto alla libertà religiosa sono molto diffusi e colpiscono persone in tutto il mondo. Le organizzazioni religiose e le persone che si associano nelle comunità religiose devono superare l’aumento della repressione quando esprimono le loro fedi o manifestano la propria religione in pubblico.

Le persone di buona volontà possono fare molto lavorando insieme per invertire la crescente ondata di repressione religiosa e per rafforzare il diritto universale alla libertà religiosa per tutti. Prima di tutto, possono comprendere la natura del diritto alla libertà religiosa e intraprendere azioni contro le minacce a quel diritto. In secondo luogo, possono mettere in pratica questi principi di libertà religiosa, rispettando i diritti di tutte le fedi e convinzioni religiose, senza discriminazioni nei confronti di nessuno. Infine, possono lavorare insieme a persone di tutte le fedi per promuovere e proteggere la libertà di religione e la tolleranza per tutti a livello nazionale ed internazionale.

Crescente ostilità sociale contro
la religione nei mass media
Uno studio mondiale del Pew Research Center sull’aumento crescente delle restrizioni sul tema delle religioni scopre che circa cinque miliardi di persone, il 75 per cento della popolazione mondiale, vivono in paesi con forti restrizioni governative sulla religione o un alto livello di ostilità sociale verso la religione, che spesso ha come obiettivo le minoranze religiose. [41]

Non c’è alcun dubbio che i mass media – tutte le forme di mass media, inclusa la stampa, materiali audiovisivi e media elettronici – costituiscono una delle principali cause di questo livello di ostilità sociale che prende di mira i gruppi religiosi in tutto il mondo. I casi in cui qualche religione è diventata obiettivo di propaganda, pregiudizi, stereotipi, concezioni sbagliate, incomprensione e incitazioni all’odio da parte della stampa in paesi di tutto il mondo sono diventati una moltitudine.

L’episodio nel 2005 in merito alla pubblicazione delle vignette che illustravano il profeta Maometto e le conseguenti reazioni violente in tutto il mondo islamico, ha innalzato l’attenzione della comunità mondiale sulle incomprensioni e sulla mancanza di informazione nell’ambito dei media su questioni relative alla religione e credo. Tuttavia i pregiudizi e la disinformazione nella stampa continuano ad essere una piaga, favorendo la discriminazione religiosa e alimentando l’ostilità verso le fedi bersagliate. [42]

Non esiste attualmente nessuna serie universale di principi, regole o norme in questo settore critico riguardo la rappresentazione della religione o credo tramite i mass media. Senza una chiara formulazione di tali principi e norme non c’è nessun mezzo efficace per valutare se i notiziari violano gli standard dei diritti umani universali mentre generano discriminazione o persino violenza prendendo di mira le persone a causa della loro associazione religiosa.
È arrivato il momento di creare una serie di norme, basate sui principi dei diritti umani che costituiscono il diritto alla libertà di religione, per guidare i media nel campo della religione o credo. Per affrontare questo bisogno urgente, una proposta di Documento sull’Etica Giornalistica in Relazione al Rispetto per Religione o Credo (“Statuto”) è contenuta nella prossima sezione, come strumento per istruire i mass media sul diritto alla libertà di religione e per istituire corretti standard per la tolleranza religiosa in relazione a questioni religiose.

Questo documento è stato creato prendendo in considerazione oltre quaranta codici etici giornalistici nazionali, più di trecento codici professionali di giornalismo, e i documenti relativi alla voce OSCE, gli standard delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa che sono contenuti in questa pubblicazione. Il Documento prende in considerazione l’importanza dei principi di libertà di espressione e libertà di religione e cerca di trovare un equilibrio adeguato che preservi entrambe queste libertà fondamentali.

[41] “Ondata crescente di restrizioni per la religione”, settembre 2012, Pew Research Center.

[42] Vedi, ad esempio, Istituto Danese di Studi Internazionali di Copenhagen, Rytkonen, Helle “Tracciare la linea: la polemica sui fumetti in Danimarca e negli Stati Uniti”, 2007; Mensile Islamico,“I più Recenti Estranei d'America: La Lotta delle Minoranze Religiose nel Corso della Storia”, 13 marzo 2013; Bahá’í World News Service: “Un Caso di Studio sull’Odio Religioso”, 7 dicembre 2013; Cronaca, “Il Guardian Riconosce un Livello di Antisemitismo”, 10 novembre 2011.

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