Comitato Toscano MCS

Comitato Toscano  MCS

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SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA
mcs
malattie ambientali - allergie farmacologiche

19/06/2026

Ti sei mai ritrovato che a un certo punto ogni odore, ogni profumo, shampoo, detersivi, amorbidente, o qualsiasi cosa che sia chimico ti da fastidio e ti procura degli stani sintomi mai sentiti prima?

Questi sintomi possono indicare una sindrome ambientale invalidante, questi sintomi se non trattati in tempo possono diventare una sensibilita chimica multipla.

Non aspettare che i tuoi sintomi peggiorino e diventino qualcosa di più grave.

Non lasciare che la tua salute sia compromessa.

Non aspettare che i sintomi diventino una malattia.

Non aver paura di chiedere aiuto, meriti di lavorare e vivere senza limitazioni e non isolato dalla società.
Informati per prevenire
Inizia ora!

19/06/2026

😷😷CITTADINI VITTIME DALL'ARIA😷😷

I malati di MCS sono vittime di una città, di un mondo che, non sa dare spazio e sicurezza ai suoi cittadini, perché l'ambiente è pieno di potenti inquinanti fatti di tonnellate di prodotti chimici tossici.

Serve una trasformazione radicale delle politiche, perché l'inquinamento ambientale non è solo questione di oceani pieni di plastica, forse non hanno ancora capito che l'inquinamento viaggia e gira in mezzo a tutti.

Basta tonnellate di prodotti chimici, e basta di ammalarsi per l'aria che si respira, per il cibo che si mangia, l'acqua che si beve, gli abiti che si indossano. BASTA BASTA.
Le malattie ambientali sono in crescita cosi come i malati di MCS.

18/06/2026

IL VIAGGIATORE MCS IN CERCA DI DIAGNOSI O CURA
Ho presso spunto di questa scultura perché anche la vita dei malati di MCS è a metà

Il malato di MCS porta con sé una grossa e pessante valigia piena di esami che ha fatto prima di arrivare ad una diagnosi, un bagaglio pessante di sofferenze e disagi che ha dovuto affrontare dopo un interminabile pellegrinaggio interrotto di mille fermate in cerca di un medico che possa aiutarlo, cercando risposte ai sui molteplici sintomi.
Paragono la vita di un malato di Sensibilità Chimica Multipla a questa scultura, una sagoma a metà, come a metà è la Vita delle persone con questa patologia, che nonostante la loro vita spezzata devono prendere forza per portarsi sempre dietro la loro intera e pessante valigia, zeppa di sofferenze ancora in attesa di una diagnosi o di una cura.

17/06/2026

Le malattie invisibili esistono e sono in mezzo a tutti noi

Convivere con una malattia invisibile non e' facile, significa spesso non essere creduti, significa essere giudicati, significa essere abbandonati e di conseguenza andare incontro con la solitudine, una solitudine che porta molto dolore, dovuto anche in parte alla stanchezza e il disaggi che si e' costretti a vivere, tutte questi disaggi non si vedono da fuori, sono invisibili per tutti, tanto fa comodo che malattie come la mcs non vengano alla luce, esiste un abisso tra ciò che si vive e ciò che gli altri non riescono a percepire. Purtroppo ce' molta mancanza di ascoltoda parte dei familiari, amici, conoscenti, medici e soppratutto dallo Stato che e' chi dovrebbe tutelare chi ne e' affetto di questa patologia. E tu....come riesci a gestire questa malattia? Vivi in solitudine? Ti senti non capito?

Inquinamento atmosferico e cuore, Agostino Di Ciaula spiega i rischi cardiovascolari 16/06/2026

Inquinamento atmosferico e cuore, Agostino Di Ciaula spiega i rischi cardiovascolari Ambiente e salute in 100 secondi ha realizzato una nuova serie di video-interviste dedicate all’inquinamento atmosferico, tema al centro della campagna “Cambiamo aria”, promossa da ISDE Italia in collaborazione […]

16/06/2026

𝗥𝗘𝗚𝗢𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗦𝗠𝗘𝗧𝗜𝗖𝗜 (𝗖𝗘) 𝟭𝟮𝟮𝟯/𝟮𝟬𝟬𝟵

𝙋𝙧𝙞𝙣𝙘𝙞𝙥𝙖𝙡𝙚 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙫𝙞𝙣𝙘𝙤𝙡𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙐𝙀 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙨𝙞𝙘𝙪𝙧𝙚𝙯𝙯𝙖 𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙤𝙡𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙤𝙩𝙩𝙞 𝙘𝙤𝙨𝙢𝙚𝙩𝙞𝙘𝙞.


• Post Aggiornato – Giugno 2026

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Il Regolamento (CE) 1223/2009, del 30 novembre 2009, è la principale normativa europea di riferimento per i prodotti cosmetici nell’Unione Europea e viene periodicamente aggiornato sulla base delle nuove evidenze scientifiche.
Rappresenta il sistema legale che garantisce la sicurezza dei prodotti cosmetici presenti sul mercato dell'Unione Europea (UE).
Sostituisce la Direttiva 76/768/CEE e la relativa Legge Italiana 713/86 n. 713.

Il Regolamento è stato introdotto per ottenere una semplificazione della Direttiva (76/768/CEE), in quanto nel suo recepimento nazionale (ben 27 legislazioni differenti) erano sorte divergenze che gravavano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi.
Con il Regolamento si è quindi ottenuta un'armonizzazione delle disposizioni in materia evitando la trasposizione nelle singole legislazioni dei provvedimenti estremamente dettagliati della Direttiva.

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🩺 𝗥𝗜𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗠𝗖𝗦
Rientrano, nella denominazione di Cosmetici, non solo i trucchi (make-up) e smalti, ma anche i saponi e detergenti per l'igiene personale, delle mani e intima; detergenti per l'igiene dei capelli; creme lenitive, idratanti e protettive; dentifrici, deodoranti ecc.

I prodotti di uso quotidiano rappresentano uno degli ostacoli più importanti con cui un malato di MCS deve confrontarsi tutti i giorni per via dei loro componenti chimici e delle profumazioni.

Ma c'è di più, tra i Cosmetici ci sono tutti quei prodotti profumati, che utilizzati da altre persone, possono provocare sintomi nei malati di MCS e che li costringono a limitare la propria vita sociale e comunitaria.

Dunque per i malati di MCS è fondamentale conoscere questo Regolamento Cosmetici per sapere quali sostanze evitare e quali sono già state vietate.

Di seguito le specifiche del Regolamento Cosmetici Europeo in esame.

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𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔'
Di seguito, le informazioni più importanti del Regolamento, riassunte in breve.
Per ogni sezione vengono citati gli Articoli di riferimento.


𝐎𝐁𝐈𝐄𝐓𝐓𝐈𝐕𝐎
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏)
Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.

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𝐃𝐄𝐅𝐈𝐍𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐 𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐚𝐦𝐛𝐨𝐥𝐨 𝐀𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐈𝐈 𝐚 𝐕𝐈)
• 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨: definisce i prodotti cosmetici come qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Attenzione: una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata un prodotto cosmetico.

• 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

• 𝐌𝐢𝐬𝐜𝐞𝐥𝐚: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

• 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico.

• 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile; sono inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli.

• 𝐍𝐚𝐧𝐨𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm.

• 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐔𝐕: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV.

• 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐐𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨: una formulazione che elenca la categoria o la funzione di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico o fornisce le pertinenti informazioni quantitative e qualitative ogniqualvolta un prodotto cosmetico non sia coperto da tale formulazione o lo sia solo parzialmente.
La Commissione fornisce indicazioni per predisporre la formulazione quadro e le adegua regolarmente al progresso tecnico-scientifico.

• 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚𝐫𝐞 (𝐫𝐢𝐧𝐬𝐞-𝐨𝐟𝐟): significa un prodotto cosmetico destinato a essere rimosso dopo l'applicazione sulla cute, le zone pilifere o le membrane mucose.

• 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐜𝐢𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚𝐫𝐞 (𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞-𝐨𝐧): significa un prodotto cosmetico destinato a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose.

• 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐯𝐨 𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞: significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sui denti o sulle membrane mucose della cavità orale

• 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐦𝐮𝐜𝐨𝐬𝐞: significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle membrane mucose della cavità orale, della zona perioculare e degli organi genitali esterni.

• 𝐔𝐬𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞: significa l'applicazione e l'impiego di prodotti cosmetici da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale.

• 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞: una reazione avversa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico.

• 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞: un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso.

• 𝐑𝐢𝐭𝐢𝐫𝐨: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura.

• 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐨: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale.

• 𝐅𝐚𝐛𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

• 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario.

• 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo.

• 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico.

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𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑 𝐞 𝟏𝟐)
Impone che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato UE sia sicuro per la salute umana durante l'uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili; e che venga condotta un'attenta valutazione della sicurezza prima della sua commercializzazione.

La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sarà aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile.

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𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐄 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟒, 𝟓, 𝟔, 𝟕, 𝟏𝟎)
Identifica una figura fisica o giuridica (Persona Responsabile) che deve garantire il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal Regolamento e la disponibilità della Documentazione Informativa sul Prodotto (Product Information File - PIF).
Su richiesta di un'autorità competente la Persona Responsabile identifica i Distributori i quali forniscono il prodotto cosmetico.
Nel contesto delle loro attività, i Distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le Persone Responsabili ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto.

Per i prodotti cosmetici importati, il rispettivo Importatore è la Persona Responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato.

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𝐁𝐔𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐓𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐈 𝐅𝐀𝐁𝐁𝐑𝐈𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟖)
Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

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𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐎𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟗)
Gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano, per motivi inerenti alle esigenze contenute nel presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici conformi ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento.

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𝐃𝐎𝐂𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐒𝐔𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐎𝐓𝐓𝐎
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟏)
Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la Persona Responsabile tiene una Documentazione Informativa sul Prodotto detta PIF (Product Information File).
È conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato; e ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull'etichetta.
Le informazioni contenute nella documentazione informativa sul prodotto sono disponibili in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti dello Stato membro.
Il PIF contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario.
• Una descrizione del prodotto cosmetico.
• La relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico.
• Una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione.
• Qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico.
• I dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.

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𝐍𝐎𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟑)
Richiede la registrazione di tutti i prodotti cosmetici da immettere sul mercato UE nel CPNP (Portale Notifica Prodotti Cosmetici), il portale online gestito dalla Commissione Europea fornendo tutti dati previsti dal Regolamento.

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𝐑𝐄𝐒𝐓𝐑𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐀𝐍𝐙𝐄
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟒, 𝟏𝟓, 𝟏𝟔)
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli Allegati che cambiano nel tempo con i vari aggiornamenti al Regolamento.

I cosmetici NON possono contenere le seguenti sostanze.

• 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐞: sostanze vietate di cui all'Allegato II, tra cui le sostanze Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la Riproduzione (CMR).

• 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: sostanze soggette a restrizioni di cui all'Allegato III, impiegate in modo non conforme alle condizioni previste, tra cui le Fragranze Allergizzanti che vanno dichiarate in etichetta se superano determinate soglie.

• 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢: diversi da quelli elencati nell'Allegato IV e Coloranti elencati nell'Allegato ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate.
Per i prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere Coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell'Allegato IV.

• 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢: diversi da quelli elencati nell'Allegato V e Conservanti elencati nell'Allegato ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate.

• 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐔𝐕: diversi da quelli elencati nell'Allegato VI e Filtri UV elencati nell'allegato ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate.

• 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐂𝐌𝐑: è vietato l'uso nei prodotti cosmetici delle sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la Riproduzione), salvo le eccezioni previste dal Regolamento. Tuttavia, possono essere utilizzate nei prodotti cosmetici se sono state sottoposte alla valutazione del CSSC e dichiarate sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

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𝐓𝐑𝐀𝐂𝐂𝐄 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐀𝐍𝐙𝐄 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐀𝐓𝐄
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟕)
La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall'immagazzinamento, dalla migrazione dall'imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l'osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale presenza sia in conformità di sicurezza.

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𝐒𝐏𝐄𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐍𝐈𝐌𝐀𝐋𝐄
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟖 𝐞 𝟑𝟓)
È vietata la sperimentazione animale, all'interno della Comunità, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del Regolamento, per i prodotti cosmetici finiti, per la formulazione finale, per gli ingredienti e le eventuali miscele di più ingredienti.

In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al divieto.

Una deroga può essere accordata soltanto se:
• l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
• il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

È prevista una Relazione annuale sulla sperimentazione animale sui progressi compiuti nello sviluppo e nella validazione di metodi alternativi.
Questa relazione, destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, include dati specifici sul numero e tipo di metodi alternativi.

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𝐃𝐄𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈 𝐃𝐄𝐆𝐋𝐈 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐃𝐈𝐄𝐍𝐓𝐈
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟑)
La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti.
A tale scopo, la Commissione tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI).
Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.
La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

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𝐄𝐓𝐈𝐂𝐇𝐄𝐓𝐓𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟗 𝐞 𝟐𝟎)
Stabilisce le norme per un'etichettatura chiara, veritiera e completa per fornire informazioni essenziali ai consumatori.

I prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili.

• 𝐍𝐨𝐦𝐞: ragione sociale o nominativo della Persona Responsabile e relativo indirizzo.

• 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞: quantità contenuta nel prodotto al momento del confezionamento, espressa in peso (g) o in volume (ml).

• 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚: termine fino al quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà sicuro.
È indicata in modo chiaro e si compone, nell’ordine, del mese e dell’anno oppure del giorno, del mese e dell’anno.
Se necessario, l’indicazione è completata precisando le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.
L’indicazione non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore a trenta mesi.
È indicata tramite il simbolo della clessidra oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro».

• 𝐏𝐀𝐎 (𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠) - 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐃𝐨𝐩𝐨 𝐥'𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚: termine entro il quale il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.
Il PAO è indicato, tramite il simbolo di un barattolino con un numero seguito dalla lettera M (mesi) o, più raramente, Y (anni).

• 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥'𝐢𝐦𝐩𝐢𝐞𝐠𝐨: informazioni che devono essere indicate insieme alle eventuali precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, nonché le informazioni dettagliate sul prodotto. Sono riportate su un foglietto illustrativo o un cartellino separato, non potendo essere inserite direttamente sull’etichetta principale del prodotto. Il foglietto illustrativo è indicato tramite il simbolo di una mano su un libro aperto.

• 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐨𝐭𝐭𝐨: numero di fabbricazione o riferimento che permette di identificare il prodotto cosmetico.

• 𝐅𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: descrive la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione.

• 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢: tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull'etichetta le informazioni, vanno indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico indicato dal simbolo di una mano su un libro aperto.

- 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬: è il termine che indica l'elenco degli ingredienti, mentre «an ingredient» indica una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione
La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.

- 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐨𝐝𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐚𝐫𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞: sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Possono inoltre esserci altre sostanze con queste caratteristiche, riportate nell’Allegato III.

- 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞: gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all’1 %.

- 𝐍𝐚𝐧𝐨𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢: tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanoforma sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «(nano)», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

- 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢: diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici, ed è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).

- 𝐈𝐦𝐩𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐞: non sono considerate ingredienti le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate, le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

- 𝐃𝐢𝐜𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧𝐧𝐞𝐯𝐨𝐥𝐢: non sono ammesse. In sede di etichettatura, messa a disposizione sul mercato e pubblicità dei prodotti cosmetici non devono essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni che attribuiscano ai prodotti caratteristiche o funzioni che non possiedono.

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𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐀𝐋𝐋𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟏)
Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la Persona Responsabile garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché, le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo.
Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose.

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𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐋𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟐)
Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato. Eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la Documentazione Informativa del Prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.
Vigilano altresì sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione e conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.
Riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

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𝐄𝐅𝐅𝐄𝐓𝐓𝐈 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐑𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈 𝐆𝐑𝐀𝐕𝐈
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟑 𝐞 𝟐𝟒)
In caso di effetti indesiderabili gravi, la Persona Responsabile e i Distributori, notificano quanto prima alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi.
Notificano tutti gli effetti indesiderabili gravi noti o che si possono ragionevolmente presumere. Il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l'identificazione specifica. Le eventuali misure correttive da adottare.

In caso la Persona Responsabile, i Distributori, i Professionisti del settore e gli Utilizzatori finali del prodotto cosmetico notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni sopra riportate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla Persona Responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell'elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici.

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𝐍𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐈𝐓𝐀'
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟓 𝐞 𝟐𝟔)
Le autorità competenti chiedono alla Persona Responsabile e ai Distributori di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme al Regolamento.

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𝐒𝐀𝐋𝐕𝐀𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐀
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟔, 𝟐𝟕, 𝟐𝟖)
Nel caso di prodotti Non Conformi, ove un'autorità competente constati, o abbia validi motivi per temere, che uno o più prodotti cosmetici resi disponibili sul mercato presentano o potrebbero presentare rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che il prodotto o i prodotti in questione siano ritirati, richiamati o ne venga comunque limitata la disponibilità.

Tali decisioni sono notificate senza indugio dalle autorità competenti alla Persona Responsabile informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso. Ad eccezione di quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana.

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𝐂𝐎𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐓𝐑𝐀 𝐋𝐄 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐓𝐀̀
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟗 𝐞 𝟑𝟎)
Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire l'adeguata applicazione e la debita esecuzione del presente Regolamento e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione uniforme di esso.
La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti al fine di coordinare l'applicazione uniforme del Regolamento.
Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la documentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfi i requisiti del Regolamento e se le informazioni ivi contenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico.

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𝐌𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐆𝐋𝐈 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐈
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟏)
Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato il CSSC, modifica gli Allegati da II a VI di conseguenza.
Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.
Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare l'allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.

Di seguito una breve descrizione degli Allegati.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈 - 𝐒𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐀 – 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐒𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐃𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐁 – 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐃𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢
Descrive il processo di raccolta di informazioni necessarie per la valutazione della sicurezza, come la composizione chimica, le proprietà fisico-chimiche e la stabilità del prodotto.
Include la descrizione del prodotto, la formulazione quantitativa, l'analisi delle impurezze e la valutazione delle sostanze, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati necessari per determinare se il prodotto è sicuro per la salute umana.
La valutazione stabilisce che il prodotto sia sicuro per la salute umana nelle condizioni d'uso previste. La valutazione finale deve essere firmata dal Valutatore della Sicurezza.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐈 - 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐍𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢
Fornisce l'elenco tassativo di sostanze vietate che non possono essere immesse sul mercato dell'Unione Europea a causa della loro tossicità o altri effetti nocivi. Le restrizioni si basano su valutazioni del rischio e sono volte a proteggere la salute umana.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐈𝐈 - 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐈𝐥 𝐂𝐮𝐢 𝐔𝐬𝐨 𝐄̀ 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐍𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢, 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐨 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐃𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢
Fornisce l'elenco di sostanze che sono proibite o soggette a restrizioni (come specifici limiti di concentrazione o particolari condizioni d'uso).
Le restrizioni possono riguardare la concentrazione massima consentita di una sostanza, il tipo di prodotto cosmetico in cui può essere usata (ad esempio, solo in prodotti che non vengono risciacquati o in prodotti specifici come dentifrici e collutori).
Le sostanze soggette a restrizioni, tra cui le Fragranze Allergizzanti, vanno dichiarate in etichetta se superano determinate soglie.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐕 - 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐃𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐂𝐡𝐞 𝐏𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐄𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐍𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢
Fornisce l'elenco dei coloranti consentiti nei prodotti cosmetici, e per alcuni di essi, anche le concentrazioni massime ammesse.
Se un colorante non compare nell'Allegato IV, è considerato non autorizzato e non può essere utilizzato nei cosmetici all'interno dell'UE.
Specifica i colori che si possono utilizzare, insieme alle loro caratteristiche, nome e numero di identificazione, ed eventuali restrizioni e indicazioni per la loro conformità normativa.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐕 - 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐃𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢 𝐍𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢
Fornisce l'elenco dei conservanti consentiti nei prodotti cosmetici, e per alcuni di essi, anche le concentrazioni massime ammesse. Se un conservante non compare nell'Allegato V, è considerato non autorizzato e non può essere utilizzato nei cosmetici all'interno dell'UE.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐕𝐈 - 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐃𝐞𝐢 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐔𝐕 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢 𝐍𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢
Fornisce l'elenco delle sostanze utilizzate come Filtri UV consentiti nei prodotti cosmetici, e per alcuni di essi, anche le concentrazioni massime ammesse. Se una sostanza non compare nell'Allegato VI, è considerata non autorizzata e non può essere utilizzata nei cosmetici all'interno dell'UE.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐕𝐈𝐈 - 𝐒𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐢𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐮𝐥𝐥'𝐈𝐦𝐛𝐚𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨/𝐒𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐜𝐢𝐩𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
Stabilisce e illustra i simboli che devono essere impiegati, sull'imballaggio e sul recipiente dei prodotti cosmetici, e il loro posizionamento, per comunicare informazioni importanti ai consumatori come la Data Durata Minima rappresentato dalla clessidra, il PAO (Period After Opening) o Periodo Dopo Apertura rappresentato da un barattolino aperto e le Istruzioni d'Uso rappresentate da una mano su un libro aperto ad indicare un Foglietto Illustrativo.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐕𝐈𝐈𝐈 - 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐃𝐞𝐢 𝐌𝐞𝐭𝐨𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐀𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞
Fornisce l'elenco dei metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale per garantire la sicurezza dei cosmetici, in linea con il divieto di sperimentazione animale per i cosmetici e gli ingredienti. Assicura che, anche se il prodotto non viene testato su animali, la sua sicurezza sia comunque garantita attraverso metodi alternativi che non prevedono l'uso di animali.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐗 - 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐀𝐛𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐚
Non è più un allegato operativo, ma contiene informazioni sulla "Direttiva abrogata e sue modifiche successive" e "Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale", serve a fornire un quadro storico della normativa precedente e il suo recepimento negli Stati membri.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐗 - 𝐓𝐚𝐯𝐨𝐥𝐚 𝐃𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐳𝐚
Serve come "Tavola di concordanza", collegando gli articoli della precedente Direttiva 76/768/CEE al nuovo Regolamento 1223/2009 per mostrare la corrispondenza tra le due normative. Facilita la transizione e la comprensione delle modifiche normative, mostrando come i requisiti e le disposizioni siano state trasferite e aggiornate dalla vecchia normativa al nuovo Regolamento sui prodotti cosmetici.

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𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐓𝐀' 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟒)
Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti, centri antiveleno e organismi analoghi e comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità per la sicurezza.
La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi e lo rende accessibile al pubblico.

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𝐒𝐀𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟕)
Sanzioni Gli Stati membri definiscono le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione.
Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro l'11 luglio 2013 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

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𝐀𝐁𝐑𝐎𝐆𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟖)
La direttiva 76/768/CEE è abrogata con effetto dall'11 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 4 ter che è abrogato con effetto dal 1 dicembre 2010.

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𝐀𝐏𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄
(𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟒𝟎)
Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2013, ad eccezione di alcune parti del Regolamento che decorrono da una data anticipata rispetto a quella ultima.

Sostituisce la precedente Direttiva 76/768/CEE e la relativa Legge Italiana 713/86 n. 713.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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📑 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗖𝗘
Il Regolamento è articolato in Capi, contenenti gli Articoli che definiscono i principi generali e gli obblighi
Fanno seguito gli Allegati che contengono dettagli specifici sulla sicurezza, sugli elenchi di sostanze (vietate, autorizzate e con restrizioni), sui simboli dell'imballaggio e sui metodi alternativi ecc.

Di seguito, nello specifico, l'indice del Regolamento.


● 𝗖𝗔𝗣𝗜 𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗢𝗟𝗜

𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐈
𝐀𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐃'𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐄 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏: Ambito d'applicazione e obiettivo
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐: Definizioni


𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐈𝐈
𝐒𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚', 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑: Sicurezza
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟒: Persona Responsabile
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟓: Obblighi delle persone responsabili
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟔: Obblighi dei Distributori
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟕: Identificazione nella catena di fornitura
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟖: Buone pratiche di fabbricazione
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟗: Libera circolazione


𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐈𝐈𝐈
𝐕𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐒𝐮𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨, 𝐍𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟎: Valutazione della sicurezza
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟏: Documentazione informativa sul prodotto
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟐: Campionamento e analisi
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟑: Notifica


𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐈𝐕
𝐑𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐀 𝐃𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟒: Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟓: Sostanze classificate come sostanze CMR
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟔: Nanomateriali
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟕: Tracce di sostanze vietate


𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐕
𝐒𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟖: Sperimentazione animale


𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐕𝐈
𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐃𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟗: Etichettatura
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟎: Dichiarazioni relative al prodotto
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟏: Accesso del pubblico alle informazioni


𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐕𝐈𝐈
𝐒𝐨𝐫𝐯𝐞𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐃𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟐: Controllo all'interno del mercato
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟑: Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟒: Informazioni sulle sostanze


𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐕𝐈𝐈𝐈
𝐍𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚', 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐃𝐢 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟓: Non conformità da parte della Persona Responsabile
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟔: Non conformità da parte dei Distributori
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟕: Clausola di salvaguardia
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟖: Buone prassi amministrative


𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐈𝐗
𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟗: Cooperazione tra le autorità competenti
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟎: Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul
prodotto


𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐗
𝐌𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐃𝐢 𝐀𝐭𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟏: Modifica degli allegati
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟐: Procedura di comitato
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟑: Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟒: Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟓: Relazione annuale sulla sperimentazione animale
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟔: Obiezione formale contro le norme armonizzate
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟕: Sanzioni
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟖: Abrogazione
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟑𝟗: Disposizioni transitorie
• 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟒𝟎: Entrata in vigore e data di applicazione

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● 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗧𝗜

𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈
Relazione Sulla Sicurezza Del Prodotto Cosmetico
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐀 – Informazioni Sulla Sicurezza Del Prodotto Cosmetico
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐁 – Valutazione Della Sicurezza Dei Prodotti Cosmetici


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐈
Elenco Delle Sostanze Vietate Nei Prodotti Cosmetici


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐈𝐈
Elenco Delle Sostanze Il Cui Uso È Vietato Nei Prodotti Cosmetici, Salvo Entro Determinati Limiti


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐕
Elenco Dei Coloranti Che Possono Essere Contenuti Nei Prodotti Cosmetici


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐕
Elenco Dei Conservanti Autorizzati Nei Prodotti Cosmetici


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐕𝐈
Elenco Dei Filtri UV Autorizzati Nei Prodotti Cosmetici.


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐕𝐈𝐈
Simboli Impiegati Sull'Imballaggio/Sul Recipiente


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐕𝐈𝐈𝐈
Elenco Dei Metodi Convalidati Alternativi Alla Sperimentazione Animale


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐗
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐀 – Direttiva Abrogata E Sue Modifiche Successive
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐁 – Elenco Dei Termini Di Recepimento Nel diritto Nazionale E Di Applicazione


𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐗
Tavola Di Concordanza

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✴️ 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜
Il Regolamento Cosmetici (CE) 1223/2009 è in continua evoluzione per riflettere i progressi scientifici e le nuove valutazioni del rischio relative alla produzione e all'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici nell'Unione Europea, al fine di garantire la sicurezza del consumatore.
Risulta uno strumento giuridico obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Armonizza in maniera completa le regole all’interno della Comunità, contribuendo a creare un mercato interno dei prodotti cosmetici e assicurando un elevato livello di tutela della salute umana.

Nonostante la legislazione cosmetica sia pensata per proteggere la salute del consumatore, è comunque importante prestare attenzione alla composizione dei prodotti cosmetici.

⚠️ È importante 𝐋𝐄𝐆𝐆𝐄𝐑𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 con attenzione 𝐋𝐄 𝐄𝐓𝐈𝐂𝐇𝐄𝐓𝐓𝐄 e 𝐆𝐋𝐈 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐃𝐈𝐄𝐍𝐓𝐈. ⚠️


🇪🇺 𝗥𝗘𝗚𝗢𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗦𝗠𝗘𝗧𝗜𝗖𝗜 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘𝗜 (𝗭𝗜𝗣)
https://drive.google.com/file/d/1Tra9fUoeQjYI08A5DLYR7jFuHNxkSwtl/view?usp=drivesdk


📌 𝗙𝗢𝗡𝗧𝗜
• Regolamento Cosmetici (CE) 1223/2009
• EUR-lex.europa.eu
• Farmacovigilanza.unina2.it
• Sefap.it
• Cosmeticaitalia.it
• Certifico.com


📗 "𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢 (𝐂𝐄) 𝟏𝟐𝟐𝟑/𝟐𝟎𝟎𝟗" 𝐞' 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐏𝐃𝐅
https://drive.google.com/file/d/1x5utqatBO6XUulXwVJIkOBoAJsqLy9oA/view?usp=drivesdk

📕 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞' 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐏𝐃𝐅
https://drive.google.com/file/d/15MopxLsbSd6vVTTbp2kxwpKjw-AQNq8z/view?usp=drivesdk


📬 Per qualunque correzione o aggiunta a questo testo potete scrivere nei commenti o contattarmi in privato.


✒️ MCS Info Salute
𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞𝐢

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↪️ 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐢 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑎, 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜.


👍 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢 𝑀𝐶𝑆 𝐼𝑛𝑓𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜.


📷 Magnific.com

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