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Organismo di mediazione civile e commerciale fully digital. Il tutto avviene senza il fragore, le lungaggini e gli alti costi delle azioni giudiziarie.

Mediazione
La mediazione è la composizione di una controversia in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili a seguito dello svolgimento dell’attività di mediazione. Si tratta di un procedimento celere ed economico che si propone di risolvere i contrasti tra le parti grazie all’intervento di un mediatore ossia di un professionista neutrale, imparziale e competente. Il mediatore,

11/06/2026

La sentenza del Tribunale di Agrigento ribadisce un principio ormai consolidato: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la procedura grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che agisce in senso sostanziale.

Nel caso esaminato, il creditore opposto non aveva promosso la mediazione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile la domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo.

L’aspetto più significativo della decisione è la conferma della serietà della mediazione come condizione di procedibilità. Il suo mancato esperimento non costituisce una semplice irregolarità formale, ma produce conseguenze dirette sulla sorte del titolo monitorio.

La pronuncia offre inoltre un’indicazione pratica molto chiara: il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non può limitarsi a difenderne la validità in giudizio, ma deve attivare la mediazione quando la legge lo richiede.

In caso contrario, rischia di perdere il beneficio del provvedimento ottenuto. La decisione conferma così che la mediazione obbligatoria non è un passaggio meramente formale o dilatorio, ma un istituto capace di incidere concretamente sul processo e sull’esito della domanda giudiziale.

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10/06/2026

Riforma : parliamo di mediazione evoluta?

Guarda il video per scoprire il punto di vista dei referenti Concilia Lex.

09/06/2026

La sentenza del Tribunale di Parma affronta un tema di grande interesse pratico: una mediazione già svolta e conclusa negativamente può sostituire quella successivamente disposta dal giudice?

La risposta è netta: no.

Nel caso esaminato, le parti avevano già esperito una mediazione con esito negativo. Successivamente, però, il giudice, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva una nuova mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.

La parte onerata non la attivava, ritenendo sufficiente il precedente tentativo. Il Tribunale ha chiarito che la mediazione demandata costituisce una condizione di procedibilità autonoma, che nasce dalla specifica valutazione del giudice e non può considerarsi assolta per effetto di una mediazione svolta in un diverso momento processuale.

La mediazione demandata non è un semplice duplicato di quella già esperita: interviene quando la controversia ha raggiunto un diverso grado di maturazione e il giudice ritiene che vi siano concrete possibilità di confronto.

La decisione valorizza un principio fondamentale: la mediabilità della lite può cambiare nel corso del processo. L’evoluzione delle difese, l’emersione di nuovi elementi e le prime valutazioni giudiziali possono rendere utile un nuovo tentativo conciliativo, anche dopo un precedente insuccesso.

La mancata attivazione della mediazione determina quindi l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.

La sentenza si segnala perché tutela la funzione effettiva della mediazione demandata, riconoscendone l’autonomia e la natura dinamica. Il messaggio è chiaro: una mediazione già svolta non esaurisce necessariamente lo spazio della composizione. Se il giudice ritiene opportuno riaprire quel confronto in una fase diversa del processo, la relativa procedura deve essere effettivamente esperita.

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05/06/2026

⚖️ Perché è nata la mediazione civile e commerciale?

Prima della mediazione, quasi ogni controversia finiva direttamente in tribunale. Il risultato? Cause lunghissime, costi elevati e tribunali sovraccarichi.

Per questo motivo è nata la mediazione civile e commerciale:
uno strumento pensato per aiutare le persone e le aziende a risolvere i conflitti in modo più rapido, semplice e collaborativo.

📍 In Italia la mediazione viene introdotta con il D.Lgs. 28/2010, anche sulla spinta dell’Unione Europea, con un obiettivo chiaro:

👉 ridurre il contenzioso giudiziario
👉 favorire accordi condivisi
👉 tutelare tempo, relazioni e costi

A differenza di una causa, nella mediazione non decide un giudice: il mediatore è una figura imparziale che aiuta le parti a trovare un’intesa.

Oggi la mediazione è diventata uno strumento fondamentale per gestire controversie civili e commerciali, anche in modalità digitale, con procedure sempre più veloci ed efficienti.

03/06/2026

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La mediazione online non è più il futuro, è il presente. Chi non si adatta rischia di rimanere indietro.

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29/05/2026

Concilia Lex è presente in tutto il territorio italiano con sedi operative che garantiscono qualità ed eccellenza per la gestione delle istanze di mediazione civile e commerciale.

La sede di MILANO è in Via Atto Vannucci, 2.

Referente: Dott. Riccardo Curreri.

28/05/2026

Questa sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore assume particolare rilievo perché valorizza con chiarezza la forza della conciliazione giudiziale nel diritto del lavoro.

Il principio affermato è netto: un accordo raggiunto davanti al giudice non può essere rimesso in discussione come una semplice intesa privatistica, soprattutto quando abbia già prodotto effetti concreti, come il riconoscimento di un determinato inquadramento professionale.

Il caso riguardava un lavoratore del settore igiene ambientale al quale, tramite verbale di conciliazione del 2018, era stato riconosciuto il quarto livello contrattuale.

Nonostante ciò, la società aveva continuato a corrispondergli il trattamento economico del terzo livello, tentando successivamente di contestare la validità dell’accordo conciliativo.

Il Tribunale ha respinto tale impostazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la conciliazione giudiziale, proprio perché formata con l’intervento del giudice, gode di una stabilità rafforzata e non è liberamente impugnabile.

L’intervento del terzo imparziale attribuisce infatti all’accordo una particolare affidabilità, distinguendolo dalla semplice transazione privata. La pronuncia evidenzia così un aspetto centrale anche in ottica ADR: non tutti gli strumenti conciliativi hanno la stessa forza.

La conciliazione giudiziale non chiude soltanto una lite, ma stabilizza il rapporto giuridico successivo, producendo effetti sostanziali e processuali difficilmente aggredibili.

Interessante anche il profilo operativo affrontato dal Tribunale. Una volta riconosciuto il quarto livello e accertata la continuità delle mansioni svolte, non spettava al lavoratore dimostrare nuovamente il proprio diritto all’inquadramento superiore.

Era invece il datore di lavoro a dover provare eventuali mutamenti delle mansioni idonei a giustificare il ritorno al livello inferiore. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore e condannato la società al pagamento delle differenze retributive.

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27/05/2026

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26/05/2026

La sentenza del Tribunale di Viterbo dell’11 marzo 2026 affronta un tema molto concreto nella mediazione obbligatoria: cosa accade quando la procedura si è effettivamente svolta, ma il verbale negativo viene depositato solo successivamente alla prima udienza utile.

Il Tribunale adotta una lettura sostanziale e favorevole alla funzione autentica della mediazione. Ciò che conta, infatti, è che le parti abbiano realmente partecipato al tentativo mediativo prima della prosecuzione del giudizio, non il rispetto meramente formale dei tempi di deposito del verbale quando nessuno contesta che la mediazione si sia svolta.

La controversia nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. Dopo l’ordine del giudice, la mediazione veniva regolarmente esperita con esito negativo; tuttavia, una parte eccepiva l’improcedibilità della domanda per il deposito tardivo del verbale nel fascicolo telematico.

Il Tribunale rigetta l’eccezione distinguendo chiaramente tra l’effettivo svolgimento della mediazione e la prova documentale dello stesso.

Se il tentativo conciliativo si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità deve considerarsi soddisfatta.

Il ritardo nel deposito riguarda soltanto la dimostrazione formale dell’adempimento, non l’adempimento in sé. La decisione rifiuta quindi una lettura burocratica dell’istituto e valorizza la ratio della mediazione obbligatoria: creare uno spazio reale di confronto tra le parti.

Una volta raggiunto questo scopo, un mero ritardo documentale non può travolgere il giudizio. La sentenza è significativa anche perché richiama l’art. 24 Cost., evidenziando come un eccesso di formalismo rischierebbe di comprimere il diritto di difesa e di trasformare la procedibilità in un ostacolo processuale fine a sé stesso.

Per chi si occupa di ADR, il messaggio è chiaro: la mediazione obbligatoria deve essere presa sul serio, ma non ridotta a un formalismo cartolare. Conta la sostanza del confronto mediativo, non il semplice sincronismo degli adempimenti documentali.

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